Inammissibile il ricorso che affastella censure eterogenee (Cass. civ. Sez. III n. 21731 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che affastella censure eterogenee, cumulando violazioni di norme processuali e sostanziali con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non assolve l’onere di specificità e non consente di percepire distintamente le doglianze proposte. La censura che non si confronta con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito, risultando smentita dalla stessa, è inammissibile. Non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. il provvedimento che si sia pronunciato sul motivo di appello, ancorché sotto distinta rubrica. La richiesta di rivalutazione di circostanze di fatto, volta a sollecitare un nuovo esame nel merito, non è idonea a dimostrare la violazione degli artt. 2697 e 1227 cod. civ., nei limiti segnati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società aveva concesso in nolo a freddo un macchinario industriale a una seconda società, che a sua volta lo aveva dato in subnolo a una terza. Dopo la consegna a quest’ultima, il bene era stato oggetto di furto. La noleggiante ha convenuto in giudizio la subnoleggiante per ottenere il risarcimento del danno; questa ha chiamato in causa la subconduttrice per essere manlevata, ma nelle more è sopravvenuto il fallimento di quest’ultima e la causa è stata riassunta nei confronti della curatela, rimasta contumace.
Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda principale, condannando la subnoleggiante al risarcimento pari al valore del bene, e ha dichiarato inammissibili le domande di manleva. La Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello. La subnoleggiante ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., degli artt. 2697 e 1227 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avrebbe pronunciato integralmente sul quarto motivo di appello, non avrebbe ritenuto incontestata la consegna del bene e non avrebbe riconosciuto il concorso di colpa della noleggiante. La Corte rileva che il motivo affastella censure eterogenee, afferenti a norme processuali, sostanziali e al paradigma del n. 5, e che già tale articolazione ne evidenzia la problematica ammissibilità.
Nel merito, la doglianza di omessa pronuncia è smentita dalla sentenza: la corte etnea si è pronunciata sul concorso di colpa sotto apposita rubrica. La deduzione di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è pretestuosa, poiché la sentenza dà atto che il bene fu ritirato presso la noleggiante da ditta incaricata dalla subconduttrice. Il residuo argomento sugli artt. 2697 e 1227 cod. civ. sollecita in realtà una rivalutazione di circostanze di fatto, inidonea a dimostrare la violazione delle norme.
La Corte osserva inoltre che la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l’obbligazione di restituzione del bene noleggiato grava interamente sulla subnoleggiante che lo deteneva in forza del titolo negoziale, risulta del tutto ignorata dal ricorrente. Il primo motivo è pertanto inammissibile.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 24 della legge fallimentare e dell’art. 112 cod. proc. civ. L’intestazione presenta una palese contraddizione, poiché da un lato si addebita alla corte di avere dichiarato inammissibili le domande verso la curatela, dall’altro si lamenta un’omessa pronuncia su una domanda asseritamente principale. La lettura delle conclusioni di appello riprodotte mostra che non si trattava di mera domanda di accertamento. La Corte richiama il principio per cui per azioni che derivano dal fallimento si intendono tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito, con affermazione della competenza del tribunale fallimentare.
Il terzo motivo censura la conferma della condanna alle spese nonostante un asserito parziale accoglimento dell’appello sul quantum. Il motivo è inammissibile, perché ragiona di un parziale accoglimento che non trova riscontro nella motivazione e nel dispositivo; inoltre l’omesso esercizio del potere di compensazione delle spese non sarebbe censurabile. Il ricorso è conclusivamente rigettato, nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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