Il ripristino post-incendio non è ammissibile al sostegno FEAMP per la pesca (TAR Lazio n. 13956 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sostegno a valere su fondi FEAMP, ex art. 69 Reg. (UE) n. 508/2014, è legittimamente dichiarata inammissibile quando l’investimento proposto sia finalizzato, in sostanza, al ripristino di uno stabilimento produttivo distrutto da un incendio e non al miglioramento di processi aziendali già esistenti e funzionanti. Detta finalità è incompatibile con la ratio del contributo, che ammette spese di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione solo in un’ottica di miglioramento dell’attività esistente. Ne consegue altresì l’esclusione delle spese di adeguamento a obblighi di legge, ai sensi della lex specialis, per interventi che non siano aggiuntivi rispetto ai limiti normativi. In caso di provvedimento negativo plurimotivato, è comunque sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a suo fondamento per sostenere il diniego.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della pesca e dell’itticoltura, aveva presentato domanda di contributo per l’ammodernamento della propria struttura e l’acquisto di nuovi macchinari, a valere sulla Misura 5.69 del PO FEAMP 2014/2020. La realizzazione del progetto era resa necessaria da un incendio che aveva reso l’azienda inagibile. L’Amministrazione regionale dichiarava l’inammissibilità della domanda, ritenendo l’intervento volto a riparare un danno e a ripristinare la conformità normativa dello stabilimento, piuttosto che a migliorare i processi produttivi esistenti, con conseguente contrasto con l’art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014 e con l’Avviso pubblico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione. Richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 565 del 2026, ha ricordato che l’Amministrazione non ha un obbligo di puntuale confutazione delle controdeduzioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, purché le ragioni del diniego siano compiutamente espresse nel provvedimento finale.
Sul merito, il Collegio ha condiviso la valutazione dell’Amministrazione, rilevando come la ricorrente avesse richiesto il contributo per utilizzarlo in un capannone industriale distrutto e inagibile. In tale quadro, non vi era alcun processo produttivo da migliorare, mancando una struttura esistente e funzionante. Lo scopo ultimo perseguito era il ripristino della funzionalità, non il miglioramento dei processi aziendali, che costituisce la finalità specifica del sostegno FEAMP.
La Corte ha precisato che l’ammissibilità di spese per manutenzione straordinaria o nuova costruzione, prevista dall’Avviso, va interpretata alla luce della ratio del contributo e non può quindi comprendere la ricostruzione di uno stabilimento distrutto. Corretta è altresì l’esclusione dell’investimento per contrasto con l’art. 7 dell’Avviso, che non considera ammissibili gli adeguamenti a obblighi di legge, dovendo gli interventi essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto alle norme vigenti: nel caso di specie, non vi erano processi da migliorare ma uno stabilimento da ripristinare in conformità alla legge.
Infine, il TAR ha dichiarato il ricorso integralmente rigettato, in quanto il provvedimento impugnato è un atto negativo plurimotivato, per la cui legittimità è sufficiente che una sola delle ragioni giustificatrici risulti valida. L’esame delle ulteriori censure è stato quindi ritenuto superfluo, con conseguente conferma del diniego.
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Nota della Redazione
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