Prescrizione e sospensione ex lege Orlando per reati dal 3 agosto 2017 (Cass. pen. Sez. IV n. 11613 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 resta integralmente applicabile la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non incisa dalle modifiche recate dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134. Al termine fisiologico di prescrizione, pari ad anni quattro aumentati di un quarto ex art. 161 cod. pen., si sommano i periodi di sospensione decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione, rispettivamente, della sentenza di condanna di primo grado e di quella di secondo grado, fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi per ciascun periodo. La manifesta infondatezza dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso, che impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, con pronuncia del 24 gennaio 2024, conferma la sentenza del Tribunale di Gorizia del 12 luglio 2022, che aveva condannato l’imputato per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dall’art. 186, comma 7, e art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli accertamenti di cui all’art. 182, commi 2 e 2-bis, del medesimo testo. Il fatto è commesso il 7 agosto 2018.
L’imputato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prescrizione, che a suo avviso sarebbe maturata il 7 agosto 2023, prima della decisione di secondo grado. Con il secondo motivo censura il mancato esame della richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla recentissima decisione delle Sezioni Unite, resa all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha sciolto il quesito sulla vigenza della disciplina sospensiva dell’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. introdotta dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. La risposta, affermativa, comporta l’applicazione integrale del regime anteriore alla riforma Cartabia per il fatto contestato.
Il Collegio ricostruisce i due periodi di sospensione: il primo decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo; il secondo dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado fino al dispositivo della sentenza definitiva. Ciascun periodo non può eccedere un anno e sei mesi.
Nel caso concreto, il termine fisiologico di anni cinque — termine ordinario di anni quattro, prolungato di un quarto ex art. 161 cod. pen. — decorre dal 7 agosto 2018. Il primo periodo di sospensione, dalla scadenza del termine per i motivi del primo grado fino al dispositivo di appello, è pari ad anni uno, mesi tre e giorni quattordici. Aggiungendo tale misura si perviene al 21 novembre 2024: il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello.
La Corte esclude poi di poter rilevare in questa sede un’eventuale prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata. Il ricorso è manifestamente infondato e la relativa inammissibilità preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione, impedendo la declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. Il principio è ricondotto a un consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 32 del 2000, confermato dalle Sezioni Unite n. 23428 del 2005, n. 19601 del 2008 e da Sez. II n. 28848 del 2013.
In ogni caso, osserva il Collegio, il termine non è ancora spirato: al periodo già computato si aggiunge l’ulteriore sospensione maturata dopo la sentenza di appello, pari a mesi otto e giorni trenta, così che la prescrizione giungerebbe a maturazione il 20 settembre 2025. Quanto al secondo motivo, la doglianza è inammissibile: la Corte territoriale si è effettivamente pronunciata sulla sostituzione della pena, con motivazione priva di vizi logici, e il ricorso replica la genericità già riscontrata. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità