Ricorso avverso il silenzio cessazione materia contendere per conclusione procedimento (Cons. Stato n. 366 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’interesse tutelato è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo del procedimento, autonomamente impugnabile, e non già quello ad un riscontro alle singole contestazioni avanzate dall’istante in un iter ancora in fieri. La riproduzione, nel ricorso, dei profili critici della vicenda sostanziale ha funzione meramente illustrativa e non amplia l’oggetto dell’azione. Ove l’amministrazione concluda il procedimento con provvedimento espresso, anche di segno negativo, la materia del contendere cessa in primo grado e l’appello proposto avverso la sentenza che aveva accertato il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

L’Arera ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Prima, n. 3657/2025, che aveva accolto il ricorso di un gestore del servizio di igiene urbana e dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Autorità nel procedimento per l’approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF validato dall’AGER per l’ambito tariffario di riferimento.

Il giudice di primo grado aveva ordinato all’Autorità di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni, disponendo in caso di ulteriore inadempimento la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. L’appellante, costituitasi la società resistente, ha rappresentato in corso di causa di aver adottato la delibera n. 591/2025/R/rif., concludendo con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sull’individuazione dell’oggetto dell’azione avverso il silenzio. Alla stregua della documentazione prodotta e della dichiarazione dell’Autorità, non restava che prendere atto dell’avvenuta statuizione espressa sull’istanza della parte originaria ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha richiamato le decisioni della Sezione su questioni identiche, per tutte la n. 10323/2025 del 29/12/2025, dalle quali si evince che l’interesse che sorregge il ricorso è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo del procedimento, autonomamente impugnabile, e non quello ad un mero riscontro delle singole contestazioni dei gestori in un iter ancora in corso.

La riproduzione nel ricorso di taluni profili critici relativi alla determinazione della tariffa non incide sulla delimitazione dell’oggetto dell’azione, che veicola la pretesa alla conclusione del procedimento amministrativo e all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. L’oggetto del giudizio resta circoscritto all’an dell’adempimento, non al contenuto della determinazione tariffaria.

Avendo l’Autorità concluso il procedimento, è venuta meno la materia del contendere in primo grado, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’appello. Il Collegio ha quindi dichiarato l’appello improcedibile, in conformità alla stessa prospettazione dell’appellante.

Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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