Preavviso ipotecario caducato dall’iscrizione sopravvenuta: carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 33353 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 è atto facoltativamente impugnabile, in quanto manifestazione anticipata della pretesa impositiva. Una volta emessa la successiva iscrizione ipotecaria e impugnata dal contribuente, l’atto tipico sostituisce integralmente il preavviso e ne provoca la caducazione d’ufficio. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse del contribuente a una decisione sul ricorso proposto avverso il preavviso, con declaratoria di inammissibilità e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa nei suoi confronti dall’agente della riscossione, ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, per un importo superiore a centomila euro, fondata su dodici cartelle di pagamento e un avviso di accertamento.

Deduceva la nullità della notifica delle cartelle prodromiche per essere stata eseguita con le modalità proprie del rito degli irreperibili, anziché all’indirizzo estero risultante dall’iscrizione AIRE; la conseguente decadenza dal potere di riscossione; la prescrizione dei crediti. La CTP rigettava il ricorso e la CTR della Liguria confermava la decisione, ritenendo regolarmente notificate le cartelle. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prescindendo dall’esame dei motivi.

Il Collegio ricostruisce la natura della comunicazione preventiva: ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, essa avverte il proprietario che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca. Non ha finalità partecipativo-istruttoria, ma serve a consentire osservazioni per evitare il provvedimento finale e svolge una funzione compulsoria all’adempimento.

In linea con la giurisprudenza sugli atti facoltativamente impugnabili, la Corte conferma che l’elencazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 va interpretata estensivamente, in ossequio agli artt. 24, 53 e 97 Cost. Il contribuente, ricevuta notizia della pretesa, ha interesse ex art. 100 c.p.c. a una pronuncia stabile. In tale novero rientra il preavviso ipotecario, stante la natura lesiva dell’iscrizione. L’impugnazione del preavviso è però una facoltà, non un onere.

Resta ferma la necessità di impugnare l’atto tipico successivo. Una volta emesso, viene meno l’interesse a una decisione sull’atto impugnato in via facoltativa: se l’iscrizione è impugnata, rileva solo quel giudizio; se non lo è, il ricorso sul preavviso diviene inutile per consolidamento degli effetti.

Nel caso concreto è il contribuente stesso ad ammettere di aver impugnato le iscrizioni ipotecarie sopravvenute. L’iscrizione sostituisce il preavviso provocandone la caducazione d’ufficio; il giudizio resta assorbito in quello sull’atto tipico. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la cassazione senza rinvio, con compensazione delle spese di tutti i gradi, essendosi la giurisprudenza formatasi nelle more.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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