Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. III n. 38532 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità estrinseca e intrinseca, il ricorso per cassazione che non si confronti criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato e con le risultanze probatorie, limitandosi ad affermazioni apodittiche sull’esistenza di vizi motivazionali. Il ricorso deve costituire idoneo mezzo di critica argomentata, individuando i vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. e illustrandone l’incidenza sulla portata giustificativa della decisione. La carenza di siffatto confronto critico si traduce in manifesta infondatezza e determina la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 5 novembre 2024, ha dichiarato inammissibile per genericità l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 21 marzo 2024, rilevando che l’atto era privo dei prescritti rilievi critici alle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento impugnato, contenendo per lo più affermazioni apodittiche.

Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di disposizioni processuali e un vizio della motivazione. In particolare ha lamentato la violazione del diritto di difesa, per il diniego del giudice di primo grado di procedere alla valutazione delle prove assunte in dibattimento, eccezione rigettata e poi riproposta con motivo di appello cui la Corte territoriale avrebbe dato risposta generica. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e la contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, sotto un duplice profilo. Sul piano estrinseco, il ricorso è del tutto privo di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, con la sentenza di primo grado, con la vicenda sottostante e con le prove assunte.

Sul piano intrinseco, il ricorso si risolve nella generica affermazione dell’esistenza di vizi della motivazione, per di più illustrati con riferimento agli artt. 116 e 360 cod. proc. civ., senza alcuna illustrazione di tali vizi né della loro incidenza sulla motivazione dell’ordinanza impugnata e sulla sua portata giustificativa. Ne deriva che il ricorso non costituisce idoneo mezzo di critica argomentata alla decisione impugnata, non individuando vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen..

La Corte ha poi aggiunto, per completezza, che l’atto d’appello si fondava su una generica contestazione della logicità e adeguatezza della motivazione, sulla generica affermazione del successivo pagamento delle imposte evase — circostanza non incidente sulla responsabilità — e sull’altrettanto generica assenza di prova delle condotte contestate, disgiunte da qualsiasi considerazione della vicenda, delle risultanze istruttorie e della motivazione della sentenza di primo grado. In quest’ultima erano analiticamente illustrate le ragioni dell’inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture utilizzate nella dichiarazione dei redditi.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha rilevato l’inammissibilità dell’appello per tale insuperabile genericità, con la conseguenza che il ricorso è risultato, oltre che generico, anche manifestamente infondato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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