Appello, elezione di domicilio e richiamo specifico nel fascicolo (Cass. pen. Sez. III n. 38529 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. In tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità dell’atto di impugnazione, può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La dichiarazione o elezione di domicilio non deve essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo sufficiente anche una precedente elezione.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 7 marzo 2025, depositata l’11 marzo 2025, dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Fermo il 7 dicembre 2023, nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il giudice di appello rileva che all’atto di gravame non era allegata la dichiarazione o l’elezione di domicilio e che esso non conteneva richiami espressi e specifici a una precedente dichiarazione o elezione effettuata dall’imputato. Questi, presente durante il giudizio di primo grado, non era stato giudicato in absentia. Il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e l’illegittimità costituzionale della norma, con richiamo agli artt. 24 Cost., 6 e 7 CEDU.
La Motivazione della Corte
La Sez. III dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, che ha correttamente applicato i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite n. 13808 del 24 ottobre 2024, la cui informazione provvisoria era stata diffusa prima del deposito della motivazione.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, poiché l’abrogazione ad opera della legge n. 114 del 2024 è entrata in vigore il 25 agosto 2024.
L’appello in esame è stato proposto dopo l’entrata in vigore della disposizione e prima della sua abrogazione: ad esso si applica dunque la norma previgente. Secondo il diritto vivente, è sufficiente che l’impugnazione contenga anche solo il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo.
La Corte richiama la motivazione delle Sezioni Unite: in assenza di un’espressa previsione che imponga una “nuova” dichiarazione o elezione di domicilio per l’imputato presente nel precedente grado, il fine perseguito dal legislatore può essere raggiunto anche attraverso una precedente elezione, purché idonea e chiaramente indicata. Un onere sanzionato a pena di inammissibilità non può essere introdotto per via interpretativa, incidendo sul diritto di difesa.
Le doglianze difensive risultano perciò generiche. Non si ravvisa alcuna attività che ostacoli la difesa nella produzione dell’elezione di domicilio o nel richiamo a essa. La Corte di appello ha correttamente evidenziato che nessuna elezione risultava prodotta o esistente in atti, circostanza ammessa dalla stessa parte.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 ed esercita la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale.
Nota della Redazione
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