Non contestazione del fido e onere di allegare il fatto processuale (Cass. civ. Sez. I n. 31771 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione opera esclusivamente in relazione ai fatti allegati dalle parti, e non già ai documenti prodotti, con la conseguenza che la mancata contestazione di un documento non ne determina alcuna relevatio ab onere probandi. L’apprezzamento circa la sussistenza o l’insussistenza della non contestazione implica l’interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità. Il principio di non contestazione non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto, ma si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato, potendo il giudice pervenire a un diverso accertamento ove dalle prove acquisite emerga la smentita del fatto. Nei giudizi di legittimità, il vizio di error in procedendo è rilevabile d’ufficio solo se ritualmente allegato, con indicazione degli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale del quale si chiede il riesame, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

Il contribuente e la garante si opponevano al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Catania aveva intimato loro il pagamento di € 12.943,70 in favore della società originariamente creditrice. L’opposizione veniva rigettata in primo grado e, successivamente, la Corte di appello di Catania respingeva il gravame.

La corte territoriale rilevava che i debitori non avevano mai contestato, prima dell’appello, l’esistenza del fido concesso dalla banca. La richiesta di affidamento, sottoscritta in data 1 agosto 1997 per l’importo di £ 25.000.000, era stata prodotta in primo grado, senza contestazioni specifiche. Per la cassazione della sentenza i soccombenti proponevano ricorso affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta, in via preliminare, il profilo dell’ammissibilità dei motivi. Non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata tra quelle che consentono il ricorso, purché si faccia valere un vizio astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia, riconducibile alle ipotesi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Nel merito del primo motivo, la Corte ricostruisce il percorso processuale: la banca, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva allegato la scopertura concessa agli opponenti e, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., aveva prodotto la documentazione comprovante la richiesta di fido. Tale documento non risultava tempestivamente contestato. Gli odierni ricorrenti avevano inizialmente riconosciuto l’esistenza dell’affidamento nella comparsa conclusionale, contestandolo solo in appello: contestazione tardiva, dunque, secondo la corte etnea.

Il Collegio ribadisce che il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una parte e non contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità. Gli effetti della non contestazione si producono solo rispetto alle allegazioni assertive, escluse dal thema probandum, e non alle prove assunte, la cui valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice.

La Corte precisa, inoltre, che l’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, ma si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi: la circostanza non contestata potrà fondare la decisione, ma anche essere reputata inesistente ove constino prove contrarie. Nella specie, la corte territoriale ha correttamente considerato tardiva la contestazione formulata solo in appello.

Il secondo motivo — che deduceva il travisamento dei fatti e l’omesso esame di documenti essenziali — è dichiarato inammissibile: esso lamenta un errore percettivo non denunciabile in cassazione, non risultando indicata la controversia sulla corrispondente circostanza. La Corte richiama il principio di non dispersione della prova documentale: il fatto storico rappresentato nel documento si ha per dimostrato nel processo e la sua efficacia non dipende dalle successive scelte difensive della parte che lo abbia offerto in comunicazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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