Addizionale provinciale sulle accise: rimborso al consumatore e interessi moratori (Cass. civ. Sez. III n. 28199 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ripetizione promosso dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, l’addizionale provinciale sulle accise, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, va rimborsata dal fornitore che l’abbia incassata. Sulla somma oggetto di ripetizione spetta il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma quarto, cod. civ., trattandosi di obbligazione restitutoria conseguente a nullità contrattuale per contrasto con norme imperative. Il rimborso non va richiesto allo Stato o all’Agenzia delle Dogane in sede tributaria, restando il rapporto sostanziale tra privati.

Il Fatto

Un consumatore finale di energia elettrica agiva in giudizio sommario ex art. 702-bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale per ottenere dal fornitore il rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise versata per gli anni 2010 e 2011. A fondamento della pretesa deduceva il contrasto della norma istitutiva con la Direttiva 2008/118/CE, per mancanza di una specifica finalità individuata dal legislatore nazionale.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il fornitore alla restituzione degli importi. La Corte d’appello rigettava l’appello del fornitore e confermava la decisione, con condanna alle spese. Il fornitore ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo l’applicazione orizzontale della direttiva non trasposta e l’esclusione degli interessi moratori commerciali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in una vicenda sovrapponibile a quella decisa da una serie di pronunce del 2025, intervenute dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, convertito nella legge n. 20 del 1989, ad opera della Corte costituzionale n. 43 del 15 aprile 2025.

Sul primo motivo, con cui si contestava il rimborso a carico del fornitore privato in luogo dello Stato, la Corte richiama integralmente la motivazione di una delle pronunce del 2025, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., ritenendola sufficiente a giustificare il rigetto, con correzione della motivazione della sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo, relativo alla misura degli interessi, la Corte ne afferma l’infondatezza. Il saggio previsto dall’art. 1284, comma quarto, cod. civ. trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale per contrasto con norme imperative. Nel caso di specie si tratta di azione di ripetizione di somme corrisposte in forza di contratto, con conseguente applicabilità di quel tasso anche agli interessi.

Il Collegio dichiara così l’integrale rigetto del ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità, in ragione della correzione della motivazione dell’appello seguita all’intervento della Corte costituzionale sul motivo principale. Attesta infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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