Prestazioni sanitarie extra budget e arricchimento imposto della PA (Cass. civ. Sez. 1 n. 8666 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, la comunicazione da parte dell’azienda sanitaria alla struttura accreditata del limite di spesa stabilito per l’erogazione delle prestazioni manifesta implicitamente la contrarietà a una spesa superiore. L’arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall’esecuzione di prestazioni extra budget assume pertanto carattere “imposto”, che preclude l’esperibilità nei suoi confronti dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ai sensi dell’art. 2042 c.c. La domanda di indebito arricchimento è proponibile solo ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, mentre resta preclusa quando l’azione principale sia stata rigettata nel merito per ragioni ascrivibili all’impoverito, come nel caso di mancato assolvimento di oneri probatori o di prescrizione.
Il Fatto
Una società di ambulatorio odontostomatologico, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, aveva erogato nell’anno 2005 prestazioni specialistiche in regime di extrabudget, vantando un credito residuo di circa 26.000 euro nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale. A seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di tale importo, il tribunale aveva accolto l’opposizione con sentenza passata in giudicato, ritenendo non dovute le somme eccedenti il budget assegnato.
La società conveniva quindi nuovamente l’azienda sanitaria con domanda ex art. 2041 c.c., per ottenere l’indennizzo da indebito arricchimento per le prestazioni percepite dalla p.a. e non pagate. Il tribunale rigettava la domanda per ne bis in idem e la Corte d’appello confermava la decisione, escludendo l’azione per il carattere sussidiario dell’indebito arricchimento e per l’esistenza di un titolo contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta violazione del principio di sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento. La parte ricorrente invocava la pronuncia delle Sezioni Unite n. 33954 del 2023, secondo cui l’azione ex art. 2041 c.c. è preclusa solo quando l’azione principale non sia esperibile per fatto imputabile all’impoverito, ovvero in caso di nullità per illiceità del contratto o di rigetto per mancata prova del danno.
La Suprema Corte chiarisce che, con specifico riferimento alle prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la comunicazione del limite di spesa da parte dell’azienda sanitaria alla struttura accreditata manifesta implicitamente la contrarietà a una spesa superiore. Ne consegue che l’arricchimento conseguito dalla p.a. per l’esecuzione di prestazioni extra budget assume carattere “imposto”, con conseguente preclusione dell’azione di arricchimento senza causa, in linea con i precedenti citati (tra cui Sez. 3, n. 25514 del 2024 e Sez. 3, n. 13884 del 2020).
Nel caso di specie, la società aveva già ottenuto i compensi per le prestazioni extra budget con la decurtazione prevista dalla normativa e dagli atti generali applicabili, e il credito residuo era stato escluso con sentenza definitiva che aveva accertato la mancata verifica della condizione (la redistribuzione delle economie) cui era subordinata la reintegrazione del corrispettivo. L’arricchimento, nei limiti del credito non riconosciuto, doveva quindi qualificarsi come imposto, in quanto non consentito sulla base delle disposizioni richiamate nel giudicato.
Il rigetto del secondo motivo determina l’inammissibilità del primo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento della censura relativa all’erronea identificazione di petitum e causa petendi non comporterebbe comunque la cassazione della decisione, che resta validamente fondata sulla ratio non censurata con esito favorevole. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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