Motivazione apparente e ricorso inammissibile se non colpisce la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 26539 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé. Il vizio rileva quando ricorre mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il ricorso che censura esclusivamente l’argomentazione svolta ad abundantiam, senza colpire la ratio decidendi su cui si è formato il giudicato, è inammissibile, divenendo irrilevante il mero obiter dictum.
Il Fatto
La società contribuente e i suoi soci impugnavano sei avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per gli anni 2007 e 2008, IRAP, IVA, IRPEF e sanzioni. L’Ufficio disconosceva la deducibilità di costi per sponsorizzazioni, ritenuti antieconomici, e recuperava la relativa IVA detratta, rideterminando il valore della produzione netta imponibile.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello principale dell’Agenzia e rigettava quello incidentale dei contribuenti. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui l’Agenzia replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
I motivi terzo e quarto, con cui si denunciava l’apparenza della motivazione e la conseguente nullità della sentenza, sono stati esaminati in via prioritaria per ragioni di ordine logico e dichiarati infondati. La Corte richiama la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, da interpretare come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Ne deriva che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Nel caso concreto la sentenza impugnata esprime una ratio decidendi nel senso dell’inesistenza delle operazioni commerciali e quindi dei costi relativi: i contribuenti non avevano prodotto elementi idonei a comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività pubblicitaria. Si tratta di un accertamento fattuale circostanziato e argomentato, fondato sulla disamina degli elementi di prova, che esclude la prova circa l’esistenza del costo e rispetta il minimo costituzionale. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, cui hanno fatto seguito pronunce conformi delle Sezioni ordinarie.
I restanti motivi primo, secondo e quinto sono divenuti inammissibili, perché nessuno di essi colpisce la ratio decidendi relativa all’inesistenza dei costi cui afferiscono le deduzioni e detrazioni disconosciute. Detti motivi sono incentrati sulla qualificazione delle operazioni come rappresentanza piuttosto che pubblicità, ma non impugnano la statuizione che, su un piano di priorità logica antecedente ogni profilo di qualificazione, ha escluso alla radice l’esistenza stessa dei costi. Tale ulteriore argomentazione va considerata un mero obiter dictum, su cui si è formato il giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese processuali.
Nota della Redazione
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