Conto cointestato e mutuo: nessuna solidarietà attiva tra mutuanti senza previsione negoziale (Cass. civ. Sez. 2 n. 20932 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La solidarietà attiva tra più creditori di un’obbligazione non si presume: essa sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente l’identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni. La cointestazione di un conto corrente bancario, disciplinata dagli artt. 1298, secondo comma, e 1854 cod. civ., fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto di conto corrente, ma non è idonea a far sorgere una solidarietà attiva tra i creditori di un distinto contratto di mutuo, finanziato con le somme depositate sul conto medesimo. La contitolarità del conto può costituire valido argomento presuntivo per ritenere provata la conclusione del mutuo con tutti i cointestatari, ma non per fondare la solidarietà attiva, che richiede una manifestazione di volontà implicita o espressa dei contitolari. Nel sistema processuale non esiste il divieto della c.d. doppia presunzione, purché la concatenazione di inferenze sia lineare e conforme ai criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ.
Il Fatto
La società attrice conveniva in giudizio il ricorrente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per sentirne la condanna alla restituzione di una somma di denaro, asseritamente erogata a titolo di mutuo. La somma era stata prelevata da un conto corrente cointestato tra gli attori e il padre adottivo di una di essi, ed era servita al convenuto per estinguere un proprio debito personale verso un istituto di credito. Il convenuto eccepiva che la somma costituiva elargizione in adempimento di obbligazione naturale, avendo comunque restituito parte dell’importo e scomputato il residuo per spese familiari. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento di una somma ridotta. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza impugnata, accoglieva solo in parte l’appello del convenuto, il quale proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione delle norme sull’onere della prova e sulla prova presuntiva. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che il ricorrente non aveva specificamente aggredito l’accertamento del giudice di merito in ordine alla partecipazione di tutti i cointestatari al contratto di mutuo, essendo la contabile di addebito idonea a comprovare tale circostanza. Quanto al ragionamento presuntivo, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice d’appello, che aveva legittimamente desunto l’esistenza del mutuo da elementi gravi, precisi e concordanti, quali l’erogazione da un conto comune, l’impiego per estinguere un debito personale e la parziale restituzione dell’importo, circostanze tutte attinenti a eventi sicuramente verificatisi e convergenti nella dimostrazione dell’obbligo restitutorio.
La Corte ha poi respinto la dedotta violazione del divieto di “praesumptio de praesumpto”, chiarendo che tale divieto non esiste nel sistema processuale, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione, purché la concatenazione di inferenze non sia debole e ciascuna inferenza rispetti i requisiti di legge.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto in parte fondato. La Corte ha respinto la doglianza sulla qualità di erede, richiamando il principio per cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea, ma deve essere valutata dal giudice alla luce del comportamento processuale della controparte, tenuto conto del principio di non contestazione. Ha invece accolto la censura relativa alla solidarietà attiva tra i mutuanti, affermando che la cointestazione di un conto corrente non è sufficiente a far sorgere un vincolo solidale dal lato attivo in relazione a un distinto contratto di mutuo. Gli artt. 1298, secondo comma, e 1854 cod. civ. regolano i rapporti tra cointestatari del conto, ma non possono essere estesi a contratti diversi, né interpretati come espressione di una volontà implicita di istituire una solidarietà attiva verso i terzi. La contitolarità del conto può solo fondare la presunzione che il mutuo sia stato concluso con tutti i cointestatari, ma non la solidarietà attiva, che richiede una specifica previsione negoziale.
Il quarto motivo, concernente la liquidazione delle spese, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento parziale del terzo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1298 c.c. – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici