Cessioni a catena verso Paesi extra UE: un solo trasferimento è non imponibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 13465 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, nelle operazioni c.d. a catena che coinvolgono più cessioni successive del medesimo bene e un unico trasporto extra UE, il regime di non imponibilità spetta alla sola cessione alla quale è imputabile il trasferimento del bene fuori dal territorio dell’Unione europea. Se il secondo trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario avviene prima della spedizione, il trasporto non può essere imputato alla prima cessione, che si considera effettuata nello Stato membro di partenza ed è quindi soggetta a IVA. L’eventuale erronea indicazione in fattura del regime di non imponibilità e l’adesione alla definizione agevolata delle irregolarità formali non escludono l’applicazione del tributo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società italiana due avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016, recuperando a tassazione l’IVA su cessioni di materiali di sicurezza (foils per documenti di identità). I beni erano stati venduti dalla società a un’operatore cipriota con clausola ex works, ma la merce era poi stata ceduta a una seconda società cipriota, trasferita in Bielorussia e consegnata al destinatario finale extra UE.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo la cessione riconducibile al regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, in quanto la società contribuente sarebbe stata estranea alla successiva vendita. Contro tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che la censura dell’Agenzia si incentrava sull’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma, e non su una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito. Il vizio dedotto era quindi correttamente qualificabile come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Nel merito, la Corte ha ribadito il principio espresso da Cass. n. 23492 del 2018: nelle cessioni a catena con un solo movimento di beni, le due cessioni si succedono nel tempo e solo una può fruire del regime di non imponibilità. Il trasporto è imputabile alla cessione in cui avviene il secondo trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario, in conformità con la giurisprudenza unionale (Corte giust. 6 aprile 2006, EMAG Handel Eder, causa C-245/04).
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha rilevato che i CMR emessi dalla società contribuente indicavano come destinataria la società bielorussa, mentre le bollette doganali indicavano come esportatore la seconda società cipriota. La cessione che aveva dato luogo alla spedizione era quindi la seconda (dalla società cipriota intermediaria alla destinataria finale), mentre la prima cessione, tra la società italiana e il primo cessionario comunitario, doveva ritenersi avvenuta nello Stato membro di partenza.
La Corte ha inoltre escluso che la fattispecie potesse rientrare nella disciplina delle operazioni triangolari di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, caratterizzate dalla presenza di tre soggetti in senso numerico-fisico, né in quella delle esportazioni improprie di cui alla lettera b), che richiede il trasporto a cura del cessionario non residente entro novanta giorni dalla consegna. La società contribuente aveva indicato in fattura il regime di non imponibilità ex art. 8, ma la prima cessione doveva considerarsi imponibile, salva la possibilità di ricondurre l’operazione a una triangolazione con nomina di un rappresentante fiscale in Italia da parte del primo cessionario comunitario.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
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Nota della Redazione
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