Ricorso inammissibile se reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 11005 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce: il motivo che non si confronta con la motivazione impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto. Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’11 gennaio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siena del 3 luglio 2019 che aveva condannato l’imputata alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 154,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, per esserle stata erroneamente preclusa la possibilità di accedere al beneficio dell’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il motivo, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello. Nella sentenza impugnata erano state diffusamente esplicate le ragioni per cui l’offerta di una somma di denaro alla persona offesa non integrava l’ipotesi di offerta reale rilevante ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen.

La Corte richiama il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Se il motivo, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

La Corte precisa che è inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, richiamando sul punto Sez. 6 n. 8700 del 2013, Sez. 2 n. 27816 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014 e Sez. 6 n. 20377 del 2009.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, richiamando sul punto Corte cost. sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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