Ricorso inammissibile se reitera motivi già proposti in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 18704 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, in quanto reiterativi di doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici, i motivi di ricorso per cassazione che deducono il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. È precluso alla Corte di legittimità non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto con modelli di ragionamento alternativi. In tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico protetto.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ne aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Con il primo motivo deduceva il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento del primo motivo d’appello, diretto a censurare l’utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali del teste su cui era fondato il giudizio di responsabilità. Con il secondo motivo lamentava la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano non consentiti in quanto reiterativi di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dai giudici di merito con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 2019 e Sez. 3, n. 44882 del 2014).
Quanto al primo motivo, la Corte ha precisato che la contestazione sull’utilizzabilità della prova, risolvendosi in una censura di natura rivalutativa, si scontra con la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (cfr. Sez. U, n. 12 del 2000). La Corte d’appello aveva adeguatamente motivato, richiamando l’accertamento positivo della responsabilità da parte dell’operante che si era recato presso l’appartamento occupato e la segnalazione della ex-compagna del ricorrente.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto non consentito in quanto si risolve in una doglianza in punto di fatto, ed altresì manifestamente infondato, poiché la motivazione impugnata applicava correttamente il principio per cui, in tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità finché la permanenza non sia cessata (cfr. Sez. 3, n. 30383 del 2016). La Corte territoriale aveva inoltre escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della gravità dell’offesa, del danno cagionato e della capacità a delinquere del ricorrente, valutata anche alla luce dei precedenti penali e dei carichi pendenti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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