Sottrazione d’acqua pubblica: querela sociale e aggravante ex art. 625 cp (Cass. pen. Sez. 5 n. 12336 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, l’art. 337, comma 3, cod. proc. pen. richiede unicamente l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta, non la prova della veridicità delle relative dichiarazioni, che deve presumersi fino a contraria dimostrazione. In materia di contestazione dell’accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l’indicazione degli articoli di legge violati: ne consegue che l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. è validamente contestata quando l’imputazione descriva la sottrazione di acqua distribuita dal concessionario del servizio pubblico idrico. La corretta contestazione dell’aggravante preclude l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi illegittimamente impossessato di acqua sottraendola alla società concessionaria del servizio pubblico.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione a plurimi profili.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione penale ha rigettato il ricorso, affrontando distintamente le censure sollevate dal ricorrente.

Quanto al primo motivo, riguardante la validità della querela presentata da un soggetto qualificatosi come “funzionario delegato” della società concessionaria, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la riferibilità della querela a una persona giuridica non richiede la prova dell’esistenza della delega o della procura speciale, essendo sufficiente l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione si presume veritiera fino a contraria dimostrazione, come affermato da Sez. 2, n. 5723 del 16/01/2025.

In relazione ai motivi concernenti l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., la Suprema Corte ha evidenziato che, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 18 del 21/06/2000, la contestazione dell’accusa deve ritenersi validamente effettuata quando il fatto sia stato compiutamente descritto, a nulla rilevando la mancata indicazione degli articoli di legge violati. Nel caso di specie, l’aggravante risultava già contestata in fatto nell’originaria imputazione, che conteneva preciso riferimento alla sottrazione dell’acqua distribuita dal concessionario del servizio pubblico idrico.

Quanto alla dedotta tardività della contestazione, la Corte ha rilevato, sulla base degli atti consultabili, che il pubblico ministero aveva ritualmente corretto l’imputazione anteriormente alla chiusura del dibattimento, specificando il luogo di commissione del reato ed espressamente indicando l’aggravante e la norma che la prevede. La circostanza che, a seguito della mutazione del giudice, fosse stata disposta la rinnovazione degli atti, non inficia la validità della contestazione già effettuata.

La corretta contestazione dell’aggravante rendeva effettivamente preclusa l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., atteso che il minimo edittale previsto per il reato pluriaggravato superava la soglia di punibilità richiesta dalla norma. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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