Lavoro di pubblica utilità sostitutivo: obbligo di motivazione sulla richiesta non rinunciata (Cass. pen. Sez. II n. 20928 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello, investito di specifica censura, deve motivare sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo quando l’imputato vi abbia insistito e non vi abbia rinunciato. Il rigetto della richiesta di messa alla prova non implica il rigetto di quella sostitutiva, perché le due domande attengono a istituti diversi per natura giuridica e disciplina. Il solo stato di detenzione dell’imputato non osta all’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, come si evince dagli artt. 63, secondo comma, e 68, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabili ai minorenni ai sensi dell’art. 75 della stessa legge. L’omessa motivazione sul punto integra violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, con sentenza del 16.09.2025 ha confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. Nel rispondere al motivo di appello, il giudice distrettuale ha dato atto della rinuncia dell’imputato alla sostituzione con la detenzione domiciliare sostitutiva e ha rigettato la richiesta di sospensione del processo e messa alla prova, rilevando che l’imputato aveva commesso un ulteriore reato da maggiorenne ed espiando pena in carcere, circostanza che aveva impedito all’USSM di redigere un programma di prova.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 56-bis e 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981 e la mancanza di motivazione: la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, non impedita né dall’irrealizzabilità della messa alla prova né dallo stato detentivo.
La Motivazione della Corte
La Seconda sezione penale ha ritenuto l’unico motivo fondato. Dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato, con l’atto di appello, aveva lamentato la mancata sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare sostitutiva e che, nel primo paragrafo di pag. 5, aveva rinunciato per il tramite del difensore alla sola detenzione domiciliare, insistendo invece nella richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Preso atto che il ricorrente non aveva rinunciato a tale domanda, la Corte rileva come il giudice di appello abbia del tutto omesso di motivare sulla stessa. L’omissione è tanto più significativa perché la rinuncia ha riguardato un istituto diverso da quello su cui la difesa aveva insistito.
La Corte esclude poi che il rigetto della messa alla prova possa implicare quello della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, richiamando il principio di Sez. 2, n. 40228 del 28.10.2025, Musolino, Rv. 289020-02: le due richieste attengono a istituti diversi per natura giuridica e disciplina.
Quanto allo stato detentivo, la Corte osserva che esso non osta di per sé all’applicazione della sanzione sostitutiva. Lo si evince dall’art. 63, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 689 del 1981, che disciplina la comunicazione al direttore dell’istituto e la presentazione del condannato all’ufficio di esecuzione penale esterna subito dopo la dimissione, e dall’art. 68, secondo comma, della stessa legge, secondo cui l’ordine di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell’imputato detenuto non sospende l’esecuzione delle pene detentive né il corso della custodia cautelare. Tali disposizioni, ai sensi dell’art. 75 della legge n. 689 del 1981, si applicano anche agli imputati minorenni.
La sentenza è dunque annullata limitatamente all’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte d’appello di Milano, Sezione per i minorenni, in diversa composizione, secondo il principio già espresso da Sez. 4, n. 2778 del 20.11.2024, J., Rv. 287483-01.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.