Inammissibile il ricorso che non affronta la ratio della tardività (Cass. civ. Sez. V n. 3103 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi assorbente della sentenza impugnata, limitandosi a censurare profili che quella ragione non scalfiscono. Nel giudizio di legittimità non opera l’interruzione del processo per morte del difensore; trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte può differire l’udienza e comunicare il provvedimento alla parte personalmente per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo che la parte, già informata dell’evento, non vi abbia provveduto nel congruo tempo a disposizione.

Il Fatto

Il contribuente, socio e amministratore unico di una società, riceveva la notifica di quattro avvisi di accertamento per IRPEF e altro, relativi agli anni d’imposta dal 2005 al 2008. La rettifica recuperava ad imposizione, in ragione del 40%, il maggior reddito accertato in capo alla società, sul presupposto che il contribuente ne fosse l’effettivo possessore.

Il ricorso proposto dinanzi alla C.t.p. era dichiarato inammissibile perché tardivo. L’appello del contribuente veniva rigettato dalla C.t.r.; avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’ufficio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una questione processuale preliminare. Con nota pervenuta nella stessa data dell’udienza camerale era stato comunicato il decesso del difensore costituito. L’avviso di fissazione dell’udienza era però stato comunicato direttamente alla parte, sicché il contraddittorio risultava correttamente integrato e il ricorso poteva essere deciso. La Corte richiama il principio, già affermato in precedenza, secondo cui nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo per la morte del difensore e la parte, già informata dell’evento, deve attivarsi per la nomina di un nuovo difensore nel tempo congruo a disposizione.

La Corte rigetta poi la richiesta di trattazione congiunta con il ricorso proposto dalla società, di cui il contribuente era amministratore unico e unico socio. Dal sistema informatico risulta che il ricorso della società, relativo alle medesime annualità, è stato rigettato con ordinanza n. 37178 del 28/11/2021. Ne discende la definitività delle riprese a tassazione nei confronti della società, da cui traggono origine gli accertamenti notificati al socio.

Nel merito, i due motivi sono dichiarati inammissibili e trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione. Entrambi non si confrontano con l’unica, assorbente, ratio decidendi: l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività. La C.t.r., richiamando la sentenza di primo grado, aveva spiegato che il ricorso introduttivo, proposto l’8 luglio 2011, era tardivo rispetto alla data di compiuta giacenza, verificatasi il 17/12/2010 e il 10/04/2011 rispetto alla spedizione delle due raccomandate, avvenuta rispettivamente il 03/12/2010 e il 29/03/2011.

Poiché nessuno dei motivi aggredisce tale ragione assorbente, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna del ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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