Cassazione con rinvio, omessa riassunzione e definitività dell’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 8770 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio davanti al giudice di merito determina, ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., l’estinzione dell’intero processo e la caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione. Ne consegue la definitività dell’atto impositivo, con la possibilità di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella di pagamento per l’intero credito erariale. In caso di estinzione del processo tributario, non trova applicazione la regola dell’art. 2945, comma 3, cod. civ. ed il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento in cui l’atto impositivo diviene definitivo. È inammissibile il motivo che deduca il vizio di motivazione secondo il perimetro ridisegnato dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012.

Il Fatto

A seguito della notifica di avvisi di rettifica per Iva relativi agli anni 1995 e 1996, il contribuente insorse dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. La controversia, decisa in primo grado con parziale accoglimento delle sue ragioni, proseguì in appello, dove la Commissione tributaria regionale annullò integralmente gli avvisi. L’Amministrazione finanziaria impugnò la pronuncia in cassazione e la Corte, con sentenza dell’11 aprile 2011, ne dispose la cassazione con rinvio al giudice di secondo grado.

Il giudizio non fu riassunto e il processo si estinse. In data 14 ottobre 2014 l’agente della riscossione notificò al contribuente una cartella di pagamento con richiesta dell’intero importo indicato negli atti di rettifica. La cartella fu impugnata; il ricorso fu rigettato in primo grado e l’appello del contribuente respinto dalla Commissione regionale. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio produce, ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., l’estinzione dell’intero processo, con caducazione di tutte le attività espletate e salvezza della sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione. Irrilevante è che la sentenza d’appello cassata avesse definito in rito l’impugnazione o rimesso la causa al primo giudice, mancando un effetto sostitutivo: la disciplina risponde a una valutazione negativa del legislatore sul disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento.

Sul primo motivo — riferito all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge n. 311/2004 — la Corte ne rileva anzitutto la novità, non emergendo in quale atto o grado la questione fosse stata sollevata. Nel merito lo dichiara infondato: dal momento dell’estinzione del processo il credito erariale era ormai cristallizzato. La definitività dell’accertamento è intervenuta dal 12 aprile 2012, con applicazione del termine annuale di riassunzione, e nessuna incidenza poteva avere una novella introdotta nel 2014.

Quanto al secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente perché connessi alla prescrizione del credito e alla decadenza dall’iscrizione a ruolo, la Corte richiama il proprio orientamento: in caso di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione non opera la regola dell’art. 2945, comma 3, cod. civ., ed il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, giacché solo da quel momento l’atto impositivo diviene definitivo. Diversamente, la prescrizione maturerebbe prima di tale definitività in favore dell’unico soggetto interessato alla riassunzione, cioè il contribuente, proprio per evitare che l’atto impugnato diventi definitivo. Poiché il termine è inutilmente decorso il 12 aprile 2012, non trovano fondamento né la dedotta prescrizione né la decadenza dall’iscrizione a ruolo e dall’emissione della cartella.

Il quarto motivo è inammissibile: la pretesa omissione di motivazione sui motivi d’appello non rientra nel perimetro del vizio di motivazione come ridisegnato dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012. Se poi si volesse censurare la motivazione apparente, il motivo sarebbe comunque infondato, perché riconosciuti gli effetti della mancata riassunzione ogni altra questione restava compromessa “a cascata”. Le ragioni illustrate dal nuovo difensore nella memoria sono nuove e quindi inammissibili. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *