Omesso avviso bonario e legittimità della cartella esattoriale in controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. 5 n. 18006 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione dell’avviso bonario, qualora non emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in tale evenienza non sussistono i presupposti per la riduzione delle sanzioni. Il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generalizzata dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, che lo prevede soltanto al ricorrere di tale condizione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio tramite avvocato del libero foro, senza necessità di allegare e provare i presupposti della scelta tra patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e difesa esterna. L’omessa indicazione del nome del difensore nell’epigrafe della sentenza tributaria non ne determina la nullità in assenza di una concreta lesione del contraddittorio.
Il Fatto
La società contribuente riceveva, nel corso del 2016, una cartella di pagamento, un avviso preventivo di iscrizione ipotecaria e una intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione. Avverso tali atti proponeva tre distinti ricorsi, eccependo l’omessa notifica dell’avviso bonario, l’inesistenza delle notifiche effettuate via PEC e la nullità del preavviso di ipoteca per difetto di motivazione.
La Commissione tributaria provinciale riuniva i giudizi e rigettava i ricorsi, con conferma integrale da parte della Commissione tributaria regionale della Lombardia. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate depositava memoria per l’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi di ricorso, dichiarando infondato il primo, relativo alla dedotta nullità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel giudizio di appello. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 30008 del 2019, la Corte afferma che l’Agenzia può avvalersi indifferentemente dell’Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro, e che la scelta dell’uno o dell’altro patrocinio postula implicitamente la sussistenza del presupposto di legge, senza onere di allegazione e prova, nemmeno in sede di legittimità.
Il secondo motivo, concernente l’impugnazione del provvedimento di riunione dei ricorsi, è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio per cui la violazione di regole processuali non è deducibile in cassazione in assenza di un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; inoltre, il provvedimento di riunione ha natura ordinatoria ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia su presunte censure concernenti la motivazione della sentenza di primo grado, è infondato: i giudici d’appello hanno espressamente confermato la non necessarietà dell’avviso bonario, escludendo ogni omissione. Parzialmente inammissibile e infondato è il quarto motivo, con cui si deduceva l’inesistenza delle notifiche PEC per provenienza da un indirizzo diverso da quello dell’agente della riscossione: la ricorrente non indica il diverso indirizzo che sarebbe stato corretto né deduce alcun pregiudizio difensivo.
Il quinto motivo, sull’obbligo dell’avviso bonario, è respinto richiamando i precedenti delle Sez. 5 n. 12023 del 2015 e n. 27716 del 2017: il contraddittorio preventivo è necessario solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre il controllo automatizzato implica una verifica documentale senza margini interpretativi. Il sesto motivo, sulla nullità della sentenza per omessa indicazione dei difensori dell’ente, è infondato, non integrando tale omissione una violazione del contraddittorio.
Il ricorso è pertanto integralmente respinto e le spese non sono liquidate stante la costituzione meramente formale dell’erario. La Corte dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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