Progressioni interne enti di ricerca: nessun obbligo incondizionato di indizione senza copertura finanziaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21727 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la clausola del contratto collettivo che prevede l’accesso a livelli di inquadramento superiore attraverso procedure selettive interne attivate con cadenza biennale non configura in capo all’Amministrazione un obbligo incondizionato di indizione, dovendo essere coordinata, ai sensi dell’art. 1363 c.c., con le disposizioni che rimettono alla contrattazione integrativa la definizione delle risorse e dei posti disponibili. In difetto della previa individuazione delle risorse e della autorizzazione alla copertura dei posti, non sorge alcun diritto soggettivo del lavoratore, direttamente azionabile, alla progressione o allo scorrimento della graduatoria. Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma sulla statuizione minima della sentenza costituita dalla sequenza fatto-norma-effetto, con la conseguenza che l’appello motivato su uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione.

Il Fatto

Alcuni ricercatori e tecnologi di un ente nazionale di ricerca, inquadrati al II o III livello, avevano partecipato alle procedure di selezione interna indette nel 2009 per l’accesso al profilo professionale superiore, conseguendo nelle graduatorie formate nel 2010 una posizione di idoneità in immediata prossimità dei vincitori. I lavoratori avevano quindi convenuto in giudizio l’ente per ottenere la declaratoria dell’inadempimento dell’obbligo di consentire la progressione in carriera mediante scorrimento delle graduatorie o indizione periodica di nuove procedure selettive, con condanna al riconoscimento dell’inquadramento superiore o, in subordine, al risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo gli obblighi di utilizzazione delle graduatorie superati dalla sopravvenuta disciplina sui concorsi aperti all’esterno. La Corte d’Appello aveva confermato il rigetto con diversa motivazione, escludendo che la clausola contrattuale contemplasse un obbligo datoriale e un correlato diritto soggettivo dei lavoratori allo scorrimento o all’indizione biennale di nuove selezioni, condizionata dalle risorse e dalla previa contrattazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso. Con riferimento al primo motivo, relativo alla dedotta violazione del giudicato interno per essersi il giudice d’appello discostato dall’accertamento del Tribunale sull’originaria operatività dell’art. 15 del CCNL, la Cassazione ha escluso la fondatezza della censura. L’affermazione del primo giudice sulla doverosità delle procedure non costituisce un capo autonomo della decisione suscettibile di passare in giudicato, operando il principio secondo cui il giudicato interno non si determina sul fatto ma sulla statuizione minima rappresentata dalla sequenza fatto, norma ed effetto: l’appello che investa uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione, consentendo al giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche negli aspetti non singolarmente coinvolti dal motivo di gravame.

Quanto al terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 15 del CCNL Comparto Ricerca del 7 aprile 2006, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. La previsione che disciplina le “Opportunità di sviluppo professionale”, che prevede l’accesso ai livelli superiori attraverso procedure attivate con cadenza biennale, va coordinata, ai sensi dell’art. 1363 c.c., con i commi 3 e 7 della stessa disposizione, i quali rimettono alla valutazione dell’ente le determinazioni sul fabbisogno di personale e alla contrattazione integrativa l’individuazione delle risorse e dei posti disponibili. Tali disposizioni mal si conciliano con la tesi dell’obbligo incondizionato di indizione e anzi la contraddicono.

La Corte ha richiamato il proprio precedente in materia di inadempimento dell’Agenzia Spaziale Italiana, secondo cui, in presenza di disposizioni contrattuali che condizionano il finanziamento alla contrattazione integrativa, nessun diritto può sorgere in difetto di quella condizione: un bando che riconoscesse il beneficio a prescindere dalla contrattazione sarebbe nullo, determinando la violazione dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, che riservano alla contrattazione collettiva l’attribuzione dei trattamenti economici. Ha altresì precisato che non è configurabile un diritto allo scorrimento se non previsto dal contratto o dal bando.

Ha infine assunto rilievo dirimente, in senso ostativo delle pretese sia sul piano dell’inquadramento che su quello risarcitorio, l’accertamento di fatto, non censurabile con il mezzo prescelto, secondo cui dal 2011 al 2016 l’ente non aveva ottenuto alcuna autorizzazione alla copertura dei posti e non disponeva quindi della necessaria copertura economica. Il quarto motivo, volto a contestare l’onere della prova in ordine alla probabilità di conseguire il livello superiore, è stato dichiarato inammissibile in quanto si risolveva nella richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, profili comunque assorbiti dal rigetto del terzo motivo. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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