Liberazione anticipata e cumulo: il magistrato non integra il titolo (Cass. pen. Sez. 1 n. 12214 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il magistrato di sorveglianza, nel decidere sulla richiesta di liberazione anticipata, deve attenersi esclusivamente ai periodi di detenzione indicati nel titolo esecutivo. Non ha il potere di disattendere, modificare o integrare il provvedimento di cumulo predisposto dal pubblico ministero, neppure attingendo a informazioni risultanti da altri provvedimenti emessi da autorità giudiziarie diverse. L’eventuale omissione dal cumulo di un periodo di presofferto, ancorché utilizzato per fungibilità nell’espiazione di altro titolo, non può essere colmata dal magistrato di sorveglianza, ma richiede la proposizione di un incidentee di esecuzione, affinché il giudice dell’esecuzione verifichi la correttezza del titolo e disponga l’eventuale inserimento del segmento omesso.
Il Fatto
Un detenuto, in espiazione di pena, aveva richiesto al Magistrato di sorveglianza la concessione della liberazione anticipata per il periodo dal 08/03/2021 al 12/09/2022, relativo a una custodia cautelare sofferta e poi imputata, per fungibilità, all’espiazione di un’altra condanna, dichiarata interamente espiata.
Il Magistrato di sorveglianza dichiarava l’istanza inammissibile, poiché il predetto periodo non era indicato nel cumulo delle pene in esecuzione. Il reclamo proposto dal condannato veniva respinto dal Tribunale di sorveglianza, che confermava l’impossibilità per il magistrato di sorveglianza di modificare autonomamente il titolo esecutivo, integrandolo con un segmento di pena non riportato dal pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. I motivi di doglianza si incentravano sulla mancata applicazione del principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il periodo di detenzione sofferto dopo la commissione del reato è valutabile ai fini della liberazione anticipata anche se utilizzato in fungibilità per l’espiazione di altro titolo.
Tale principio, tuttavia, non è stato disatteso dal Tribunale di sorveglianza. La decisione impugnata, infatti, non ha negato l’astratta concedibilità del beneficio, ma ha incentrato la propria statuizione sui limiti dei poteri del magistrato di sorveglianza. Questi, nel valutare l’istanza, deve necessariamente attenersi ai periodi di detenzione indicati nel titolo esecutivo, senza poterlo disattendere o integrare con informazioni acquisite aliunde, neppure provenienti da provvedimenti emessi da altra autorità giudiziaria.
La Corte ha chiarito che il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, emesso dal pubblico ministero, deve comprendere non solo le pene ancora da espiare, ma anche quelle già espiate, qualora possano avere un riflesso sulla maturazione dei requisiti temporali per i benefici penitenziari. L’inserimento nel cumulo anche delle pene già espiate risponde, infatti, a principi di ragionevolezza e uniformità di trattamento di rilevanza costituzionale.
Ne consegue che l’avvenuta espiazione di un periodo detentivo per effetto della fungibilità non impedisce l’inserimento di quel periodo nel cumulo delle pene ancora in esecuzione, ma tale inserimento è necessario affinché il periodo possa essere valutato dal magistrato di sorveglianza. Ove il cumulo risulti incompleto, la via corretta è la proposizione di un incidente di esecuzione per la modifica del provvedimento, spettando al giudice dell’esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, verificarne la correttezza e provvedere all’inserimento del periodo omesso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.