Divieto di sospensione dell’esecuzione per il reato di atti persecutori (Cass. pen. Sez. I n. 31489 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di sospendere l’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati per il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, terzo comma, cod. pen. era già previsto, per i fatti commessi fino al 2022, dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. La legge n. 181 del 2025 non ha introdotto un divieto nuovo, ma ha soltanto trasferito la medesima previsione nell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., eliminando il riferimento diretto dall’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. Non sussiste, dunque, successione di leggi penali nel tempo e non si configura alcuna violazione degli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di Appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 25 febbraio 2026 ha rigettato l’istanza con cui la condannata chiedeva di sospendere l’esecuzione della pena inflitta per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., commesso fino al 24 gennaio 2022.
Il giudice dell’esecuzione ha richiamato l’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., come modificato dal d.l. 78 del 2013, convertito con la l. 94 del 2013, che esclude la sospensione per i condannati per il delitto di cui all’art. 612-bis, comma 3, cod. pen. Avverso tale provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., sostenendo che il divieto di sospensione per il reato di atti persecutori sarebbe stato introdotto solo con la modifica all’art. 4-bis ord. pen. apportata dalla l. 181 del 2025, dunque in data successiva alla commissione del fatto.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza. Il limite alla sospensione dell’esecuzione per il reato di cui all’art. 612-bis, comma terzo, cod. pen. operava già nel periodo in cui il reato è stato commesso. Nell’anno 2022 il divieto era espressamente previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., il cui testo all’epoca in vigore richiamava tra i delitti ostativi proprio l’art. 612-bis, terzo comma, cod. pen.
Il Collegio ha quindi escluso che la l. 181 del 2025 abbia innovato la disciplina. L’art. 5 di tale legge ha inserito il reato in questione nella previsione dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., mentre l’art. 3, comma 1, lett. v) ha soltanto eliminato il riferimento diretto agli artt. 572 e 612-bis cod. pen. dall’art. 656, comma 9, cod. proc. pen.
Ne deriva che non vi è stata alcuna successione di leggi e che la diversa collocazione della previsione non può produrre effetti favorevoli alla condannata. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
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Nota della Redazione
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