La cartella per debiti anteriore al piano omologato perde efficacia esecutiva ma non validità (Cass. civ. Sez. 5 n. 23193 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3 del 2012, non determina la radicale invalidità della cartella di pagamento emessa per un credito anteriore, ove l’atto sia considerato nella sua funzione di liquidazione, esteriorizzazione o conservazione della pretesa tributaria. Il vincolo derivante dalla procedura concorsuale incide, piuttosto, sull’efficacia esecutiva della cartella e sulla sua utilizzabilità come strumento di soddisfacimento individuale, impedendo al creditore di conseguire fuori piano il pagamento integrale di poste creditorie attratte nella regolazione omologata. La disciplina dell’art. 182-ter della legge fallimentare non è direttamente applicabile all’accordo di composizione della crisi, potendo assumere valore sistematico solo in quanto conferma che il credito tributario resta assoggettato, quanto al soddisfacimento, alle condizioni della procedura nella quale sia stato ricondotto.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta dal contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e dell’agente della riscossione, di una cartella di pagamento notificata nel luglio 2023, recante la richiesta di pagamento di un importo riferito al mancato versamento dell’IVA per l’anno d’imposta 2021, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente deduceva che il debito erariale fosse compreso nella proposta di accordo con i creditori, depositata nell’aprile 2022 dinanzi al Tribunale, nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, successivamente omologata. Il piano prevedeva il pagamento dei creditori nella misura del 10 per cento e contemplava, tra i creditori, anche l’Amministrazione finanziaria per debiti riferiti sino all’anno d’imposta 2021.
L’Ufficio sosteneva, invece, che l’accordo omologato avesse riguardato esclusivamente la quota d’imposta, con esclusione di sanzioni e interessi. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la cartella in quanto riferita a debiti compresi nel piano omologato. La Corte di secondo grado rigettava l’appello dell’Agenzia, osservando che la pretesa relativa a sanzioni e interessi doveva essere fatta valere nell’ambito della procedura, anche in ragione del fondo di accantonamento previsto nel piano per eventuali ulteriori debiti anteriori sopravvenuti, tra i quali erano indicati gli accessori erariali. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente censurava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost., deducendo l’omessa o apparente motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto sanzioni e interessi ricompresi nella regolazione concordataria mediante il fondo di accantonamento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la motivazione impugnata non si colloca al di sotto del minimo costituzionale, esponendo una ratio decidendi intellegibile e consentendo di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello, che ha individuato il fatto documentale reputato decisivo, ossia la previsione del fondo e il contenuto della relazione del gestore della crisi. La censura, pur formalmente dedotta come vizio di nullità, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del contenuto del piano, sollecitando una rivalutazione degli atti non consentita in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, si denunciava la violazione degli articoli 3, 6, 8 e 10 della legge n. 3 del 2012, nonché degli artt. 168 e 182-ter della legge fallimentare, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto che la cartella fosse un atto dell’esecuzione e non potesse essere notificata in presenza di una procedura concorsuale. La Corte ha riconosciuto che la cartella non costituisce, di per sé, atto dell’esecuzione forzata, che prende avvio soltanto con gli atti esecutivi in senso proprio. Tuttavia, tale argomento non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale va letta nel senso che il vincolo della procedura incide sull’efficacia esecutiva della cartella e sulla sua utilizzabilità come strumento di soddisfacimento individuale, non sulla sua validità.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che sanzioni e interessi erano stati attratti nel piano mediante il fondo di accantonamento. La riscossione degli accessori, riferiti a periodo d’imposta anteriore al deposito del ricorso, doveva quindi avvenire nel rispetto del piano omologato e della percentuale ivi prevista, non mediante una pretesa individuale autonoma per l’intero importo. L’argomento dell’Agenzia impone soltanto di precisare che l’illegittimità ravvisata dal giudice di merito non va intesa come invalidità della cartella in sé, ma come preclusione alla sua utilizzazione per ottenere, fuori dalla procedura, il soddisfacimento integrale di sanzioni e interessi compresi nel piano.
Quanto al richiamo all’art. 182-ter della legge fallimentare, la Corte ha infine osservato che la disciplina del trattamento dei crediti tributari nelle procedure ivi regolate non è direttamente applicabile all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, potendo assumere al più valore sistematico. Il credito tributario, pur conservando la propria identità, resta assoggettato, quanto al soddisfacimento, alle condizioni della procedura concorsuale nella quale sia stato ricondotto, e la norma non può essere invocata per separare automaticamente sanzioni e interessi dalla sorte concorsuale del debito principale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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