Danni da fauna selvatica e responsabilità della Regione ex art. 2052 cod. (Cass. civ. Sez. III n. 6539 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di danni cagionati da incidenti stradali con fauna selvatica trova applicazione la presunzione di responsabilità dell’art. 2052 cod. civ., non soltanto per gli animali domestici ma anche per le specie selvatiche protette dalla legge n. 157/1992, rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato e affidate alla Regione quale ente competente alla gestione faunistica. In tali casi opera altresì la presunzione a carico del conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato, per ottenere l’integrale ristoro, deve provare di avere adottato ogni cautela di guida e che la condotta dell’animale è stata causa esclusiva del danno; la Regione, per liberarsi, deve dimostrare che la condotta dell’animale si è posta del tutto fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile. La scelta tra l’art. 2043 cod. civ. e l’art. 2052 cod. civ. non integra una questione di qualificazione giuridica della domanda e, in virtù del principio iura novit curia, non forma oggetto di giudicato, essendo sempre consentito al giudice, anche di legittimità, individuare d’ufficio la norma applicabile.

Il Fatto

Il conducente di un motoveicolo riportava danni fisici e materiali per l’impatto con un cervo che aveva attraversato improvvisamente la sede stradale. Il Tribunale di Pistoia condannava la Regione, in solido con la Provincia, al risarcimento, sul presupposto della responsabilità dell’ente regionale per i danni provocati dalla fauna selvatica. La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello principale della Regione e, in accoglimento di quello incidentale della Provincia, dichiarava la carenza di legittimazione passiva di quest’ultima.

La Regione ricorreva per cassazione con quattro motivi, censurando la riqualificazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., il difetto di legittimazione passiva, la violazione dell’art. 81 cod. proc. civ. e la mancata rimessione alla Corte costituzionale. Il danneggiato resisteva con controricorso e ricorso incidentale, tardivo e condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’indirizzo ormai consolidato secondo cui, in tema di danni da fauna selvatica, opera la presunzione dell’art. 2052 cod. civ., applicabile alle specie protette dalla legge n. 157/1992 affidate alla gestione regionale in funzione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Il danneggiato deve dimostrare la dinamica del sinistro, il nesso causale con l’evento e l’appartenenza dell’animale alle specie tutelate.

Nei sinistri stradali, tuttavia, alla presunzione del proprietario si affianca quella a carico del conducente ex art. 2054, comma 1, cod. civ. Il danneggiato che pretenda l’integrale risarcimento deve quindi provare di avere tenuto ogni opportuna cautela e che la condotta dell’animale è stata causa esclusiva e imprevedibile del danno. La Regione, per escludere la propria responsabilità, deve allegare un caso fortuito integrato dalla condotta dell’animale come causa autonoma, eccezionale ed inevitabile.

La Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente applicato tali principi, con accertamento in fatto insindacabile: il danneggiato aveva provato la condotta di guida rispettosa dei limiti e l’impossibilità di evitare l’impatto, mentre la Regione non aveva allegato alcuna circostanza integrante il caso fortuito. Rilevava anzi la presenza di fonti incontrollate di richiamo della fauna, con la conseguenza che la condotta dell’ungulato era prevedibile e poteva essere scongiurata con interventi di decespugliamento e creazione di aree di abbeveraggio.

Quanto al supposto giudicato interno sulla qualificazione giuridica, la Corte distingue nettamente la qualificazione della domanda dall’individuazione della norma applicabile. Solo la prima può passare in giudicato se non impugnata; la seconda attiene al principio iura novit curia e resta sempre devoluta al giudice, il quale può applicare d’ufficio il criterio speciale di imputazione in luogo di quello generale. Le Sezioni Unite n. 12310/2015 confermano che la modifica della domanda è ammissibile quando riguardi la medesima vicenda sostanziale.

Il terzo motivo è inammissibile e infondato: il giudice di merito, richiesto della condanna di più convenuti in solido, può pronunciare la condanna di uno solo per l’intero; non vi è sostituzione processuale ma eventuale rivalsa, che presuppone una esplicita domanda del titolare del diritto. Il quarto motivo è inammissibile perché prospetta solo una questione di legittimità costituzionale, ed è infondato perché la ordinanza n. 4 del 2001 della Corte costituzionale non precluse un’interpretazione estensiva dell’art. 2052 cod. civ. Il ricorso principale è rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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