Ricorso per cassazione personale inammissibile per difetto di difesa tecnica (Cass. pen. Sez. V n. 4571 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione che impone la difesa tecnica.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza resa il 30 maggio 2024, ha confermato l’ordinanza del GUP del Tribunale della medesima città che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 651 cod. pen..

L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, sollevando unicamente una questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando integralmente il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01: il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Il Collegio ha poi esaminato la questione di legittimità costituzionale, rilevandone la manifesta infondatezza. Le stesse Sezioni Unite — richiamate nella seconda massima, Rv. 272011-01 — hanno chiarito che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

La Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto per l’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorso presentava, ad avviso del Collegio, un’ulteriore ragione di inammissibilità. Muovendo dall’orientamento minoritario secondo cui sarebbe ammissibile il ricorso che abbia ad oggetto, come unico motivo, la sola questione di legittimità costituzionale, la Corte ha osservato che, in ogni caso, attraverso tale censura il ricorrente dovrebbe tendere a rimuovere un punto della sentenza impugnata per conseguire un effetto corrispondente al proprio interesse (Sez. I n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509-01). Nella specie il ricorrente non ha mosso alcuna censura alla sentenza, limitandosi a dedurre l’illegittimità costituzionale della norma sulla difesa tecnica: situazione non riscontrabile nel caso concreto.

All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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