Furto in esercizio commerciale chiuso: verifica necessaria per la privata dimora (Cass. pen. Sez. V n. 20132 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., la qualificazione di un esercizio commerciale come luogo di privata dimora durante il periodo di chiusura al pubblico richiede l’accertamento in concreto delle condizioni fattuali elaborate dalla giurisprudenza, e cioè che ivi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, compresa quella lavorativa, e che il luogo non sia aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare, dovendo potersi prefigurare la presenza di qualcuno intento a tali attività. È irrilevante che il bene sottratto sia custodito in un contenitore non accessibile a terzi, poiché il requisito della privata dimora inerisce al luogo e non alla cosa, né alla natura o alla tipologia del bene medesimo. Il giudice di merito che ometta tale verifica, specificamente sollecitata dalla parte, incorre in violazione di legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 15.04.2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato tre imputati colpevoli di furto in abitazione aggravato. Il fatto era stato commesso all’interno di un esercizio commerciale, durante la chiusura notturna, con apprensione di denaro custodito in apparecchi da gioco e in una macchina per il cambio monete.
Avverso la pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 624-bis e 624 cod. pen.: la Corte territoriale avrebbe qualificato come privata dimora un locale destinato ad attività commerciale, nel quale i beni erano depositati in spazi accessibili all’utenza e senza violazione di ambienti inibiti al pubblico.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha ritenuto i ricorsi fondati, muovendo dal rilievo che la Corte d’appello ha ancorato la qualificazione del fatto all’art. 624-bis cod. pen. a elementi non pertinenti: la chiusura serale dell’esercizio, l’inaccessibilità diretta del denaro contenuto nelle slot machine e la connessione della macchina per il cambio monete anche a un uso non professionale.
Il Collegio ha osservato che la Corte territoriale, pur specificamente interrogata sul punto dall’appellante, non ha compiuto alcuna adeguata verifica dell’esistenza delle condizioni fattuali richieste dalla giurisprudenza per considerare luogo di privata dimora un esercizio commerciale durante il periodo di chiusura al pubblico. Il requisito della privata dimora inerisce al luogo, e non alla non accessibilità del bene sottratto in ragione della sua collocazione in un contenitore, né alla natura o tipologia del bene.
Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 31345 del 23.03.2017, secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. In applicazione di tale principio, nel caso di specie, la Corte ha richiamato anche Sez. V n. 10440 del 2015 e Sez. V n. 10747 del 2016, che richiede di accertare se nel luogo possa concretamente prefigurarsi la presenza di qualcuno intento, anche occasionalmente, a dette attività.
Ne è derivata la declaratoria di annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli, che dovrà rivalutare il fatto attenendosi ai principi enunciati e tenendo conto di tutte le circostanze concrete rilevanti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari