Inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza di rigetto del reclamo per l’esenzione dalla liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 20243 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado da parte del giudice d’appello non vizia, di per sé, né il procedimento di secondo grado né la relativa sentenza, potendo il giudice decidere il gravame quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame. È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a dedurre circostanze di fatto non decisivo, come quelle relative all’insolvenza, quando la questione decisiva è la mancata prova dei requisiti per l’esenzione dalla liquidazione giudiziale previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania rigettava il reclamo proposto dall’amministratore di una società avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale su richiesta del Pubblico Ministero. Il giudice d’appello riteneva che la società, pur formalmente attiva non essendo cancellata dal registro delle imprese, non avesse assolto all’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di esenzione previsti dall’art. 2, lett. d), CCII, non avendo depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi né prodotto le scritture obbligatorie o altra documentazione atta a fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell’impresa.
La società proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui tale omissione non vizia di per sé il procedimento di secondo grado né la sentenza emessa. La mancata acquisizione, infatti, può essere sanata quando gli atti contenuti nel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame.
Nel caso di specie, le informazioni contenute nella relazione della polizia giudiziaria, non acquisita, si riferivano ad elementi rilevanti per l’insolvenza, questione che non era stata oggetto di contestazione in appello. I fatti riportati non erano inoltre decisivi ai fini della qualifica di imprenditore minore, poiché il Tribunale aveva ritenuto non provato il mancato superamento dei parametri di cui all’art. 2, lett. d), n. 1 e 2, CCII. La documentazione prodotta, relativa alla disdetta contrattuale e alla riconsegna dei locali, era irrilevante attesa la mancata cancellazione dal registro delle imprese.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per non essersi confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, avendo accertato la mancata prova del mancato superamento dei parametri di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, ha correttamente ritenuto superfluo l’esame dell’ammontare dell’indebitamento, rilevante solo per il parametro n. 3 della stessa disposizione.
Il terzo motivo, riguardante la condanna al pagamento del contributo unificato, è stato ritenuto manifestamente inammissibile per l’assenza di una chiara ragione di doglianza, atteso il rigetto del reclamo. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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