Prescrizione del credito non deducibile per la prima volta nel reclamo ex art. 51 CCII (Cass. civ. Sez. 1 n. 6665 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione del credito dell’istante, in quanto eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione ai sensi dell’art. 37, comma 2, CCII, non può essere proposta dal debitore per la prima volta nel giudizio di reclamo ex art. 51 CCII. L’effetto devolutivo pieno del reclamo, che abilita le parti a proporre questioni nuove non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale, non interferisce con le altre regole del processo di impugnazione e non consente di superare eventuali decadenze o preclusioni già maturate. Il reclamo, ancorché non richieda l’indicazione degli specifici motivi ex art. 342 c.p.c., deve pur sempre contenere l’esposizione dei motivi su cui si basa l’impugnazione, circoscrivendo l’ambito del devoluto alle questioni tempestivamente dedotte. La mancata proposizione dell’eccezione resta superabile solo se la mancata partecipazione del debitore al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio.
Il Fatto
Con sentenza del 18.04.2024 il Tribunale di Palermo ha aperto la liquidazione giudiziale della società, su ricorso di un creditore. La società ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo, il mancato superamento della soglia debitoria ex art. 49 CCII, la prescrizione del credito del ricorrente e l’insussistenza dello stato di insolvenza.
Avverso il rigetto del reclamo da parte della Corte d’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui la liquidazione giudiziale ha resistito con controricorso, mentre il creditore istante non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione se l’eccezione di prescrizione del credito del creditore istante possa essere formulata per la prima volta nel giudizio di reclamo ex art. 51 CCII e risponde negativamente. Il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione, è infondato; restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, mentre il quarto e il quinto sono inammissibili.
La Corte muove dal consolidato orientamento formatosi sull’art. 18 l. fall., il cui impianto è rimasto sostanzialmente invariato nell’art. 51 CCII. Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è mezzo di impugnazione caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente inapplicabilità dei limiti di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. (Cass. Sez. 1, n. 22546 del 2010, n. 5257 del 2012, n. 8227 del 2012, n. 6835 del 2014, n. 26771 del 2016, n. 4893 del 2019, n. 33069 del 2023, n. 8941 del 2024). Tale effetto devolutivo, tuttavia, non rende sufficiente la mera richiesta di riesame: il requisito dell’art. 342 c.p.c. è solo attenuato e il devoluto resta circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte (Cass. Sez. 1, n. 6306 del 2014, n. 20534 del 2023, n. 8904 del 2024, n. 14703 del 2024).
La giurisprudenza ha costantemente affermato che il reclamante, ancorché non costituito in primo grado, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i fatti a sua difesa e i mezzi di prova, potendo proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale. Nel tempo, però, il criterio è stato perimetrato: l’effetto devolutivo non si estende all’ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da un’eccezione in primo grado, come quella di incompetenza ex art. 9 l. fall. (Cass. Sez. 1, n. 5257 del 2012, n. 12131 del 2024), né abilita a contestare per la prima volta fatti già allegati e non specificamente contestati ex art. 115, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 32531 del 2024).
La Corte chiarisce che l’effetto devolutivo vale per i fatti originariamente non valutati ma direttamente valutabili, non anche per le eccezioni non sollevate dalla parte cui sia riservata la relativa potestà. L’eccezione di prescrizione, essendo eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio, non può rimettere in discussione la legittimazione attiva del creditore ricorrente una volta accertata dal tribunale, salvo che la mancata partecipazione del debitore non sia dipesa da un vizio della notifica o dalla violazione delle regole sul contraddittorio. In tal senso viene formulato il principio di diritto.
Il quarto motivo è inammissibile perché afferisce al merito e alla valutazione delle prove, senza confrontarsi con la ratio decidendi, avendo la corte territoriale accertato il superamento della soglia debitoria di euro 30.000,00; il quinto motivo è inammissibile per natura meritale e difetto di specificità. Il ricorso è rigettato con compensazione delle spese, sussistendo i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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