Società commerciale inattiva: la qualità di imprenditore non si perde per cessazione di fatto dell’attività (Cass. civ. n. 20246 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le società costituite nelle forme previste dal codice civile per l’esercizio di un’attività commerciale acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, a prescindere dall’effettivo esercizio dell’attività medesima. Tale qualità non si perde in ragione della cessazione di fatto dell’attività né per il verificarsi di una causa di scioglimento della società, essendo ostativo all’apertura della liquidazione giudiziale soltanto il decorso dell’anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore di dimostrare un momento anteriore di effettiva cessazione. Il ricorso per cassazione che articoli censure promiscuamente riconducibili a più mezzi di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., senza chiara individuazione dei vizi prospettati, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c..
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari respingeva il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trani che, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società in accomandita semplice e, per ripercussione, dei soci accomandatari illimitatamente responsabili.
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la mancanza del presupposto soggettivo per l’apertura della procedura, la nullità per vizio di motivazione, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme in materia di scioglimento e liquidazione della società, sostenendo la perdita della qualità di imprenditore commerciale per l’avvenuta cessazione dell’attività di lavorazione del marmo sin dal 2013 e per lo scadere del termine di durata della società.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. I motivi di ricorso sono stati ritenuti formulati promiscuamente in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., in contrasto con il consolidato indirizzo nomofilattico che impone censure riconducibili in modo immediato e inequivocabile ad uno dei cinque mezzi previsti, senza commistioni tra error in procedendo e violazione di legge, né tra quest’ultima e l’omesso esame del fatto.
Quanto al merito delle doglianze, la Corte ha richiamato il principio per cui le società costituite nelle forme previste dal codice civile sono assoggettabili alla procedura concorsuale indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività commerciale, acquistando la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione (cfr. Cass. 21434/2024, Cass. 23157/2018). Diversamente dall’imprenditore individuale, per le società rileva quanto previsto nello statuto, non l’attività esercitata di fatto.
Con riguardo alla dedotta causa di scioglimento per decorso del termine, la Corte ha precisato che, stante l’acclarata natura commerciale dell’impresa, ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 33, comma 2, CCII (già art. 10 l.fall.) non è il mero verificarsi di una causa di scioglimento né la cessazione dell’attività, ma solo la cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione (cfr. Cass. 32511/2024, Cass. 8092/2016). Il Collegio ha inoltre valorizzato il precedente di Cass. 1257/2025, reso in fattispecie pressoché sovrapponibile.
La Corte ha infine condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ravvisandone i presupposti come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 33 CCII – Cessazione dell'attività