È nulla la liquidazione dei compensi motivata con la sola vantaggiosità della fattura (Cass. civ. Sez. 1 n. 4389 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione che riproponga censure già svolte in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, quando il tribunale abbia emesso un decreto integralmente sostitutivo di quello reclamato. È nulla, per vizio di motivazione apparente, la decisione che non renda percepibile il fondamento della propria statuizione, perché basata su argomentazioni circolari e inesplicate. Non è applicabile la prescrizione presuntiva al credito per compensi derivante da un contratto d’opera stipulato in forma scritta; i professionisti incaricati dal commissario giudiziale non sono ausiliari del giudice, ma instaurano con lo stesso un rapporto di lavoro autonomo professionale.

Il Fatto

Una società in concordato preventivo impugnava ai sensi dell’art. 26 l. fall. il provvedimento con cui il giudice delegato aveva liquidato i compensi dei professionisti incaricati di stimare il patrimonio immobiliare della procedura. Il Tribunale, investito del reclamo, rigettava l’impugnazione: escludeva l’operatività della prescrizione presuntiva e la riconducibilità dei tecnici alla figura degli ausiliari del giudice, ritenendo comunque sufficiente la motivazione del decreto di liquidazione, basata sul carattere “vantaggioso” per la procedura della fattura presentata rispetto ad una liquidazione precedente. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si censurava il mancato accoglimento delle doglianze relative alla carenza di motivazione del provvedimento del giudice delegato. L’inammissibilità deriva dalla circostanza che il decreto del Tribunale, essendo integralmente sostitutivo di quello reclamato, rende irrilevante ogni questione attinente alla motivazione del provvedimento di primo grado, non essendovi più interesse alla relativa declaratoria di nullità. La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che riproponga censure già svolte in sede di gravame, giacché l’eventuale accoglimento comporterebbe solo una rinnovata trattazione del merito.

Il secondo motivo, volto a denunciare il vizio assoluto di motivazione del decreto del Tribunale, è stato invece accolto. La Corte ha osservato che la motivazione del provvedimento impugnato si limitava ad affermare la “vantaggiosità” del compenso richiesto rispetto a quello formulato in precedenza “sulla base della liquidazione del 19.12.2013”. Tale riferimento è stato giudicato incomprensibile anche per l’errore materiale in cui era incorso il Tribunale, avendo richiamato un proprio precedente decreto relativo ad altro tecnico. La Suprema Corte ha rammentato che la motivazione è meramente apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendo l’interprete essere lasciato a formulare congetture per integrare il ragionamento del giudice.

Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come non fosse dato comprendere in che modo la legittimità della liquidazione potesse derivare dalla sola “vantaggiosità” del compenso, senza che il Tribunale si interrogasse sulla correttezza dei parametri di liquidazione applicati dal giudice delegato in relazione alla tipologia della prestazione eseguita. La motivazione è stata pertanto ritenuta caratterizzata da argomentazioni circolari e inesplicate, inidonee a far conoscere il convincimento del giudice. L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento dei motivi dal terzo all’ottavo, mentre il nono motivo, concernente la prescrizione presuntiva e l’applicabilità dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, è stato rigettato.

La Corte ha confermato che le prescrizioni presuntive non operano per il credito derivante da un contratto stipulato in forma scritta, come quello d’opera professionale concluso con il commissario giudiziale. Ha inoltre escluso che i professionisti incaricati della stima possano qualificarsi come ausiliari del giudice, trattandosi di tecnici legati alla procedura da un rapporto di lavoro autonomo professionale. In accoglimento del secondo motivo, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, cui ha demandato anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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