Prescrizione dei crediti concordatari e chiusura della procedura (Cass. civ. Sez. I n. 736 del 11.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei crediti ammessi al concordato preventivo non può essere accertata dal giudice della procedura, ma postula un giudizio a cognizione ordinaria instaurato nel contraddittorio con ciascun creditore. Ne consegue che la domanda di chiusura per estinzione della procedura fondata su quella prescrizione è correttamente rigettata, sia pure implicitamente, quando il giudice del merito ne rilevi l’inidoneità del presupposto. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che introduce questioni non dibattute nei gradi di merito, nonché quello che deduce l’omessa pronuncia senza riportare puntualmente l’atto e i termini esatti dell’istanza asseritamente non esaminata, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

Un imprenditore individuale, il cui concordato preventivo era stato omologato nel 2006, decedeva nel 2014. Il suo erede con beneficio di inventario e un creditore della procedura proponevano reclamo avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibili le loro istanze, volte a ottenere la declaratoria di estinzione del concordato per intervenuta prescrizione di tutti i crediti concordatari o, in alternativa, la sua risoluzione.

La corte d’appello rigettava il reclamo, rilevando che l’eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere accertata nei confronti di ciascun creditore in altrettanti giudizi a cognizione ordinaria, e che la risoluzione non poteva essere richiesta dal debitore, o dal suo erede, senza che fosse stato prospettato un inadempimento. Avverso tale provvedimento i soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il commissario liquidatore non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non aver la corte territoriale statuito sulla richiesta di estinzione del concordato, che doveva ritenersi completamente eseguito per l’intervenuta prescrizione di tutti i crediti, essendo decorso il periodo di dieci anni dall’apertura della procedura. Il motivo è manifestamente infondato: la corte del merito, rilevando correttamente che la prescrizione dei crediti ammessi al concordato va accertata in sede di cognizione ordinaria e nel contraddittorio con ciascun creditore, ha con ciò stesso rigettato, sia pure implicitamente, la domanda di chiusura fondata su quel presupposto.

Il secondo mezzo lamentava l’eccessiva durata della procedura concordataria e sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 136 e 182 l. fall., per non prevedere un termine massimo di durata del concordato, chiedendo in via alternativa l’estinzione in applicazione analogica dell’art. 164 bis c.p.c. Il motivo è inammissibile, perché illustra questioni non dibattute in sede di merito e introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Il terzo motivo deduceva l’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione congiuntamente presentata dal creditore della procedura, che aveva anche lamentato l’inadempimento del commissario liquidatore nei suoi confronti. Anche questo mezzo è inammissibile, perché formulato in modo del tutto generico, senza riportare l’esatto contenuto dell’atto di reclamo e senza chiarire in quale ambito procedimentale e in quali termini l’istanza sarebbe stata proposta.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata e che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso nei loro esatti termini, con indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza. Non essendo il vizio rilevabile d’ufficio, la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente abbia ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., come affermato da Cass. n. 28072 del 2021 e Cass. n. 16899 del 2023. Il ricorso è dunque rigettato, con la conseguente declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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