Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 13216 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi mediante motivi che, a pena di inammissibilità, indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Il motivo che ometta tale confronto si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per cui l’impugnazione è prevista e ammessa.

Il Fatto

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 29 marzo 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’erronea ritenuta sussistenza di un consenso espresso in forma orale all’effettuazione di un prelievo ematico. La questione giunge così dinanzi al giudice di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva anzitutto che il ricorso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Il Collegio richiama il principio più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Secondo Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

La Corte ribadisce quindi che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati in appello e motivatamente respinti in secondo grado, limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione. Sul punto richiama Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.

All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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