Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 13219 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione impugnata, limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. presuppone la coesistenza, congiunta e non alternativa, della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione coerente con gli atti e immune da vizi logici, è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 aprile 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.333,33 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale; mancata applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima doglianza, il ricorrente non si confronta con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, ma reitera le stesse considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, a suo tempo vagliate dal giudice di secondo grado.

Il Collegio richiama la funzione tipica dell’impugnazione, che è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. I motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: contenuto indefettibile dell’atto è il confronto puntuale con le argomentazioni della decisione contestata (sul punto Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013).

La seconda doglianza è parimenti inammissibile. La norma invocata richiede congiuntamente, e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice deve valutare i due indici requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., e solo in presenza di entrambi può escludere la punibilità (Sez. 3 n. 47039 del 08/10/2015). Nel caso concreto gli indici valorizzati dal giudice di merito escludono la sussumibilità del fatto nell’art. 131-bis cod. pen.

Manifestamente infondata è, infine, la terza censura. La motivazione della Corte di appello, sia pure implicitamente mediante il richiamo ai parametri dell’art. 133 cod. pen., giustifica in punto di diritto il diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008). All’inammissibilità del ricorso conseguono per legge la condanna alle spese processuali e il pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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