Il reato di inquinamento ambientale non richiede la penetrazione nel sottosuolo (Cass. pen. Sez. 3 n. 17576 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis cod. pen. è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento consistente nella compromissione o nel deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo. La compromissione non richiede, di necessità, la penetrazione degli agenti inquinanti nel sottosuolo, potendo il pregiudizio investire anche il solo suolo. Non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, la quale rileva solo ai fini della distinzione dal più grave delitto di disastro ambientale. Il reato ha natura di reato comune, non propria, ed è realizzabile da chiunque ponga in essere, anche di fatto, la condotta descritta dalla norma. In tema di reati edilizi, grava sull’imputato che invochi la prescrizione l’onere di allegare gli elementi, dei quali sia il solo a poter disporre, idonei a fissare una data di decorrenza diversa da quella risultante dagli atti.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di due soggetti, rispettivamente proprietaria e gestore di fatto di un’azienda agricola di allevamento bufalino, per i reati di inquinamento ambientale ex art. 452-bis cod. pen., di attività di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 d.lgs. n. 152/2006 e di lottizzazione abusiva ex art. 44 d.P.R. n. 380/2001. Gli imputati avevano sversato illecitamente liquami e deiezioni zootecniche, cagionando una compromissione delle matrici ambientali, e realizzato un piazzale in assenza di permesso di costruire. Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro esegetico dell’art. 452-bis cod. pen., richiamando il principio per cui la compromissione e il deterioramento consistono in un’alterazione significativa e misurabile della matrice ambientale, caratterizzata, rispettivamente, da uno squilibrio funzionale o strutturale. Ha precisato che il superamento dei parametri normativi costituisce un utile elemento di giudizio ma non è condizione necessaria, né il danno deve essere irreversibile, potendo la condotta successiva integrare atti di un’unica azione lesiva che protraggono la consumazione.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva secondo cui il reato richiederebbe la penetrazione degli inquinanti nel sottosuolo. Il pregiudizio rilevante ai sensi dell’art. 452-bis cod. pen. può investire anche il solo suolo, come emerge dalla stessa lettera della norma. Nel caso di specie, le sentenze di merito, con doppia conforme, avevano fatto correttamente leva sugli esiti dei sopralluoghi e sui campionamenti che avevano evidenziato la contaminazione del terreno e delle acque, smentendo logicamente la tesi della riconducibilità dell’inquinamento ad altre aziende presenti in zona.
In relazione alla posizione del gestore di fatto, la Corte ha ribadito che il reato di inquinamento ambientale è un reato comune, non propria, sicché la qualità di titolare formale dell’azienda non è requisito necessario per l’addebito della condotta. La sentenza impugnata aveva congruamente motivato il ruolo attivo del ricorrente nella gestione aziendale, desumendolo dal possesso della documentazione, dalla sottoscrizione degli atti gestori e dai rapporti commerciali intrattenuti.
Quanto al secondo motivo, relativo alla prescrizione del reato edilizio, la Corte ha richiamato il principio per cui l’onere di allegare gli elementi idonei a fissare una diversa data di decorrenza della prescrizione grava sull’imputato. Le allegazioni difensive erano generiche e non dimostrative, mentre le conformi sentenze di merito avevano escluso la risalenza nel tempo delle opere, non ancora ultimate al momento dell’accertamento. La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondati sia il terzo motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sorretto da motivazione non illogica, sia il quarto motivo sulla confisca, mancando la prova del ripristino dello stato dei luoghi, presupposto per l’esclusione della misura ai sensi dell’art. 452-undecies, comma 4, cod. pen.
Nota della Redazione
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