Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 35611 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado quando le censure dell’appellante non contengono elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal giudice di prime cure. Non è consentito in sede di legittimità il ricorso che, contestando la valutazione dell’elemento soggettivo e la qualificazione giuridica del fatto, tenda a una inammissibile rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. In tema di giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello è sindacabile solo se emergono lacune, manifeste illogicità o contraddizioni concernenti punti di decisiva rilevanza. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi. È inammissibile, con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende, il ricorso fondato su motivi non consentiti o manifestamente infondati.

Il Fatto

Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, all’esito di giudizio abbreviato, dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione, percosse e minacce. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 05.03.2025, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all’uso della motivazione per relationem, alla qualificazione dei reati, al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria e al diniego delle circostanze attenuanti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della memoria difensiva trasmessa telematicamente il 15 ottobre 2025, ritenuta tardiva perché depositata oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 611 cod. proc. pen.

Quanto al primo motivo, i giudici rilevano che la motivazione per relationem è legittima quando le censure dell’appellante non introducono elementi di novità. Richiamano in proposito Sez. II n. 30838 del 2013, secondo cui la tecnica è ammessa se la sentenza di primo grado viene condivisibilmente richiamata su questioni già esaminate e disattese.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 1997. La valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce giudizio di fatto non sindacabile quando è sorretto da adeguata motivazione.

Anche il quarto motivo viene respinto perché la richiesta di audizione dei testimoni è censurabile solo in presenza di lacune o illogicità decisive. La Corte richiama Sez. III n. 3028 del 2023 e Sez. II n. 40855 del 2017. Nel giudizio abbreviato la mancata rinnovazione è sindacabile ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. solo se emergono vizi ricavabili dal testo del provvedimento.

Quanto alle circostanze, la Corte di merito ha escluso con motivazioni congrue sia la speciale tenuità del fatto sia le attenuanti generiche, valorizzando la gravità dei fatti e del danno patrimoniale. La difesa non ha provato di aver richiesto in appello l’attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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