L’esecuzione non può aggravare le pene per i reati satellite (Cass. pen. Sez. 1 n. 13735 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare non solo l’individuazione della pena-base ma anche l’entità dei singoli aumenti, in modo da consentire un controllo effettivo del percorso logico-giuridico, non essendo sufficiente il rispetto del limite legale del triplo della pena-base. L’onere motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve permettere di verificare il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di quattro distinte sentenze di condanna a carico del condannato, rideterminando la pena complessiva in trentanove anni di reclusione, e aveva rigettato l’istanza con riferimento a una quinta sentenza.
Avverso tale ordinanza il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 78 e 81 cod. pen. e degli artt. 438, 442, 597 e 671 cod. proc. pen., contestando il mancato rispetto del criterio moderatore e la quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quella operata dai giudici della cognizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente individuato la pena-base nel reato più grave ma aveva indicato aumenti per alcuni reati satellite in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione. In particolare, per alcuni capi della sentenza della Corte di appello di Catania era stato calcolato un aumento di un anno per ciascuno, ridotto a nove mesi per il rito, laddove il giudice della cognizione aveva inflitto sei mesi, ridotti a quattro; analogamente per un capo dell’altra sentenza era stato calcolato un aumento di tre anni, in luogo dei tre mesi stabiliti in origine.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 6296 del 2017, secondo cui il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile. Ha inoltre richiamato il principio di Sez. 1 n. 800 del 2021, che impone una motivazione specifica sull’entità dei singoli aumenti, e le Sezioni Unite n. 47127 del 2021, che correlano l’impegno motivazionale all’entità degli aumenti stessi.
Il provvedimento impugnato non aveva assolto a tale onere, nonostante la consistenza degli aumenti e la loro natura superiore a quella determinata in sede di cognizione. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, ufficio GIP, in diversa persona fisica, affinché verifichi anche l’incidenza del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.