Motivazione apparente del riesame sugli assorbimenti e insufficienza indiziaria per estorsione (Cass. pen. Sez. V n. 35608 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, il Tribunale del riesame che dichiara assorbiti più capi di incolpazione in uno solo deve confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice per le indagini preliminari per configurarli come condotte autonome, non potendosi arrestare al dato meramente formale della loro asserita sovrapponibilità. La motivazione è apparente quando dissimula la totale mancanza di un vero esame critico degli elementi di fatto e di diritto, così risultando inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito. I gravi indizi di colpevolezza possono fondarsi sulle dichiarazioni di un collaborante solo se precise, coerenti e circostanziate e corroborate da riscontri estrinseci e individualizzanti, non essendo sufficiente il mero richiamo al narrato del collaboratore. Il giudizio di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare resta circoscritto all’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti.
Il Fatto
Con ordinanza del 10 marzo 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta dell’indagato, annullava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere, limitatamente al reato di cui al capo 21), dichiarava assorbiti i reati dei capi 17) e 18) nel reato di cui al capo 15) e confermava nel resto il provvedimento genetico.
Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo, con due motivi, sia l’indagato, con nove motivi. Il primo censurava l’omessa motivazione sull’annullamento relativo al capo 21); il secondo il ritenuto assorbimento dei capi 17) e 18) nel capo 15). L’indagato contestava, tra l’altro, l’autonoma valutazione del materiale indiziario da parte del giudice delle indagini, la sussistenza dei gravi indizi per i vari capi, la configurabilità delle estorsioni e delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità sul provvedimento cautelare personale: la verifica attiene all’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti. Non compete alla Cassazione la revisione degli elementi fattuali, ivi compreso lo spessore degli indizi, riservati al giudice della cautela e al tribunale del riesame. Il vizio di mancanza della motivazione deve emergere prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
Quanto al ricorso del Pubblico ministero, il primo motivo è inammissibile: il ricorrente pretende di sovvertire la valutazione degli elementi operata dal giudice di merito, richiamando stralci del decreto di fermo senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento genetico. È invece fondato il secondo motivo. Il Tribunale ha ritenuto assorbiti i capi 17) e 18) nel capo 15) sulla sola considerazione del tenore letterale dei capi, giudicati perfettamente sovrapponibili. Così facendo ha omesso di valutare in modo critico gli elementi acquisiti, senza considerare che le condotte, pur tutte riferite alla raccolta delle scommesse, erano contestate come poste in essere in concorso con soggetti diversi, presso agenzie diverse, con modalità differenti e in ambiti temporali solo parzialmente coincidenti.
Sul ricorso dell’indagato, la Corte ritiene manifestamente infondato il primo motivo, poiché l’ordinanza ha specificamente vagliato la censura sulla violazione dell’obbligo di autonoma motivazione dell’ordinanza cautelare. Infondato è il secondo motivo: il giudice del riesame ha valorizzato una pluralità di elementi, tra cui le conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, congruamente valutati come indicativi dell’inserimento nel sodalizio. L’interpretazione del linguaggio degli intercettati, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Quanto alla attendibilità del collaborante, i gravi indizi possono fondarsi sulle sue dichiarazioni se precise, coerenti e riscontrate da elementi esterni. Il Tribunale si è adeguato a tali principi. Infondati sono anche i motivi terzo, quinto e nono. Sono invece fondati il quarto, il sesto e il settimo motivo: il Tribunale non ha illustrato le ragioni dell’autonomia del reato di gestione del lotto clandestino; quanto alle estorsioni sulla gestione dei biliardini e sull’acquisto dei biglietti della riffa, non emergono gli elementi costitutivi del reato, difettando ogni riferimento a violenza o minaccia e mancando riscontri estrinseci e individualizzanti alle dichiarazioni del collaborante. Inammissibile, per carenza d’interesse, è l’ottavo motivo sull’aggravante mafiosa. Ne consegue l’annullamento con rinvio in parte qua.
Nota della Redazione
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