Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 3110 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e tale critica si realizza mediante motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Una doglianza generica su una presunta carenza o illogicità della motivazione, priva di puntuale raffronto con le argomentazioni del giudice del merito, non è deducibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 30 novembre 2023, aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, con pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 4.800,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo due motivi: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale e, con il secondo motivo, in relazione alla ricorrenza dell’aggravante di avere commesso il reato in orario notturno.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che i motivi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio proposto avverso la sentenza di primo grado.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il motivo che non si misura con la motivazione della sentenza impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

La Corte ha quindi affermato che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. A sostegno del principio il Collegio ha richiamato un consolidato orientamento di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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