Riesame dell’ente su sequestro: legittimazione del rappresentante indagato (Cass. pen. Sez. III n. 9243 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal legale rappresentante indagato del reato presupposto, quando l’ente, al momento dell’impugnazione, non abbia notizia della pendenza di un procedimento a suo carico ex d.lgs. n. 231 del 2001. In tale ipotesi l’ente agisce quale terzo avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, ai sensi degli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen., e non può subire il divieto e gli oneri di costituzione di cui all’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, non essendo configurabile un onere di informarsi d’iniziativa sulle pendenze a proprio carico. La inammissibilità dell’istanza, pertanto, non può fondarsi su cause incolpevolmente ignorate dall’ente per la mancata comunicazione dell’informazione di garanzia. Ricevuta la notizia del procedimento, l’ente deve però costituirsi, sostituendo il rappresentante indagato, a pena di inefficacia della nomina del difensore.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in materia di misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di una società a responsabilità limitata, in qualità di indagato, socio e legale rappresentante, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale. Il provvedimento riguardava, a fini impeditivi, le quote sociali e l’intero patrimonio aziendale.
Alla persona fisica è contestato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-quaterdecies cod. pen., in concorso con più soggetti, mediante un sistema operante nella raccolta e rivendita non autorizzata di carta e cartone. L’istanza di riesame è stata ritenuta inammissibile per difetto di valida costituzione dell’ente, essendo il difensore stato nominato dal legale rappresentante indagato del reato presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che il ricorso va esaminato solo nella parte relativa al patrimonio aziendale, essendo venuto meno l’interesse quanto alle quote sociali, restituite nelle more del giudizio. La questione centrale è se sia ammissibile il riesame presentato dal legale rappresentante dell’ente quando la persona fisica sia indagata del reato presupposto e l’ente, al momento dell’impugnazione, ignori la pendenza del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 33041 del 28.05.2015, secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile d’ufficio, la richiesta di riesame presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante indagato del reato presupposto, per il divieto di rappresentanza dell’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001. Rileva però che tale principio non opera quando l’ente e il suo rappresentante non abbiano notizia del procedimento a carico del soggetto giuridico.
In questa ipotesi l’ente, attinto da un sequestro senza essere sottoposto a procedimento per illecito amministrativo dipendente da reato, assume legittimamente la posizione del terzo di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen., quale soggetto avente diritto alla restituzione. Non è configurabile un onere di informarsi d’iniziativa, poiché l’autorità procedente ha l’obbligo di comunicare la pendenza del procedimento, come si desume dall’art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001 in combinato disposto con l’art. 293 cod. proc. pen., nonché dagli artt. 40 e 57 d.lgs. cit.
L’ente che agisce quale terzo non «partecipa al procedimento penale», con la conseguenza che non può subire il divieto e gli oneri di costituzione dell’art. 39. Ritenerli applicabili comporterebbe un irragionevole sacrificio del diritto di difesa, per cause incolpevolmente non previste. La Corte richiama, in senso conforme, Sez. VI n. 34476 del 23.05.2024, che ha annullato con rinvio l’ordinanza di inammissibilità invitando ad accertare cosa fosse stato comunicato all’ente e se fosse consapevole di essere indagato.
Una volta acquisita la notizia del procedimento, l’ente è gravato dell’onere di costituirsi, sostituendo il rappresentante indagato, a pena di inefficacia della nomina del difensore, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite Gabrielloni. L’ordinanza impugnata è quindi annullata con rinvio al Tribunale, che dovrà nominare un difensore di ufficio se l’ente non si sia correttamente costituito ed esaminare il fumus commissi delicti, il periculum in mora e i principi di adeguatezza e proporzionalità, profili assorbiti dalla preliminare fondatezza del primo motivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale
- Art. 293 c.p.p. – Adempimenti esecutivi
- Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo
- Art. 322-bis c.p.p. – Appello