Provvisionale penale e portata del titolo esecutivo nell’opposizione (Cass. civ. Sez. III n. 6895 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale, per la mancata previsione di un rimedio impugnatorio a termine decadenziale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata e non è impugnabile con ricorso per cassazione. Ne deriva che l’accertamento sull’esistenza e sull’entità del danno non assurge a immutabile irretrattabilità, potendo essere rimesso in discussione in un ordinario giudizio civile. L’interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, compiuta dal giudice adito con l’opposizione all’esecuzione, si risolve in un apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità qualora esente da vizi motivazionali. La condanna provvisionale conserva peraltro una pur circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato, non potendo essere contestato il nesso di causalità materiale ormai coperto dal giudicato penale.

Il Fatto

Una sentenza della corte d’appello, resa in sede penale, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 224, num. 2, legge fallimentare e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in separato giudizio, oltre al pagamento in favore delle parti civili di una provvisionale pari allo 0,3% dell’importo nominale del valore delle obbligazioni o azioni acquistate.

In forza di tale pronuncia, le parti civili intimarono precetto per il pagamento della somma determinata sulla base della provvisionale. Il condannato propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., contestando il diritto degli intimanti a procedere esecutivamente per l’inesistenza del credito risarcitorio rispetto agli obbligazionisti di società diverse da quella emittente e ai soggetti divenuti obbligazionisti dopo una certa data. L’opposizione è stata rigettata in entrambi i gradi di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla peculiare efficacia precettiva della condanna provvisionale, istituto singolare nel nostro ordinamento, connotato da una provvisorietà ontologica e indefinita. L’assenza di un rimedio impugnatorio a termine decadenziale rende il provvedimento insuscettibile di passare in cosa giudicata e non impugnabile per cassazione, come confermato da Cass. pen. n. 44859 del 2019, Cass. pen. n. 43886 del 2019, Cass. pen. n. 50746 del 2014 e Cass. pen. n. 40410 del 2014.

Da tale premessa processuale discende che la questione devoluta al giudice territoriale — l’individuazione dei soggetti abilitati alla coattiva attuazione della provvisionale — si risolve in un’attività di esegesi di un titolo esecutivo giudiziale ma non definitivo. Ciò esclude in radice che venga in rilievo il valore del giudicato, richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi.

La corte territoriale, quale giudice dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ha assolto il compito di determinare la portata precettiva del titolo sulla scorta del principio di unità strutturale del provvedimento, mediante lettura coordinata del dispositivo e della motivazione. L’interpretazione di un titolo giudiziale non definitivo si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali, come attestato dall’orientamento consolidato richiamato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ravvisa che la contestazione del diritto di procedere in executivis si incentra sulla postulazione dell’assenza del nesso di causalità tra il reato oggetto di condanna e i danni lamentati. Un accertamento del genere era irrimediabilmente precluso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale, cui accede la provvisionale azionata: esso non poteva costituire legittimo thema decidendum della causa ex art. 615 cod. proc. civ.. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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