Competenza territoriale nelle controversie contributive dei lavoratori autonomi: risiede l’attore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7729 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio generale di competenza territoriale previsto dall’art. 444, primo comma, c.p.c. per le controversie previdenziali, secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l’attore, è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi. Tale criterio ha carattere generale e non può essere derogato facendo ricorso al diverso criterio di cui al terzo comma dell’art. 444 c.p.c., che si riferisce esclusivamente agli obblighi del datore di lavoro e alle sanzioni civili per il loro inadempimento. L’erronea indicazione della residenza dell’attore nell’atto introduttivo non può fondare una declinatoria di competenza quando un certificato di residenza dimostri che il criterio legale conduce al giudice originariamente adito.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di amministratrice di una società a responsabilità limitata, aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli avverso un avviso di addebito emesso dall’I.N.P.S. per contributi dovuti alla gestione previdenziale dei commercianti, deducendo di non svolgere attività commerciale.
Il Tribunale di Napoli, accogliendo l’eccezione dell’Istituto, aveva declinato la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli Nord, ritenendo applicabile la regola di cui all’art. 444, primo comma, c.p.c. in ragione della residenza della ricorrente, indicata nell’atto introduttivo in un comune rientrante nel circondario di quel giudice. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto istanza di regolamento di competenza, deducendo di essere in realtà residente nel territorio comunale di Napoli, come risultante da certificato prodotto in atti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio già affermato con l’ordinanza n. 14417/2020, secondo cui il criterio di collegamento della residenza dell’attore di cui all’art. 444, primo comma, c.p.c. riveste carattere generale e si applica anche alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo a un lavoratore autonomo.
La Suprema Corte ha precisato che il diverso criterio previsto dal terzo comma della medesima disposizione, relativo alla competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, riguarda esclusivamente gli obblighi del datore di lavoro e le sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi e non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente contemplati. Nella specie, tuttavia, il criterio legale era stato correttamente individuato dal Tribunale di Napoli, ma il suo risvolto applicativo era viziato da un errore fattuale: il giudice era stato tratto in inganno dalla erronea indicazione, contenuta nell’intestazione dell’atto introduttivo, dell’ubicazione della via di residenza della ricorrente nel territorio di un comune diverso da quello effettivo.
La Corte ha valorizzato il certificato di residenza prodotto in atti, dal quale risultava che la ricorrente risiedeva in Napoli, e ha rilevato la concorde affermazione delle parti sull’individuazione del giudice competente nel Tribunale di Napoli. Ha pertanto dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, rimettendo le parti dinanzi a tale giudice, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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