Rapina impropria, immediatezza non richiede contestualità tra sottrazione e violenza (Cass. pen. Sez. VII n. 3290 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina impropria, il requisito dell’immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l’uso della violenza o della minaccia. È sufficiente che tra le due attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità. Non è dunque scomponibile l’azione delittuosa in separate condotte, in ragione del principio di unitarietà del fatto di reato. La doglianza che investe la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento punitivo, quando si risolve in mere censure di merito o in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Bologna dell’11.04.2024, per il reato di tentata rapina. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo ha contestato il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella diversa ipotesi di tentato furto e percosse, sostenendo un travisamento delle risultanze probatorie e la mancanza di unitarietà tra l’azione di sottrazione della merce e la presunta violenza. Con il secondo ha eccepito l’erronea applicazione della legge penale e l’omessa motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato che la doglianza è costituita da mere censure in punto di fatto, per di più riproduttive di profili già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorrente non ha scandito una specifica critica analitica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
La Corte ha poi ribadito che la prospettazione difensiva mirava a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. I giudici di merito, a pagina 2 della sentenza impugnata, avevano correttamente valorizzato tali emergenze in ordine all’esatta qualificazione del reato.
Nel merito della qualificazione giuridica, il Collegio ha osservato che la dedotta mancanza di unitarietà tra l’azione di sottrazione della merce e la violenza si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Secondo tale orientamento, richiamato nella specie con Sez. II n. 30775 del 2023, il requisito dell’immediatezza non esige la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o della minaccia. È sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo ha dichiarato parimenti indeducibile, in quanto inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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