Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. I n. 33767 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, ne solleciti una rivalutazione o una diretta interpretazione, anziché il controllo sulle modalità di raccolta degli elementi e sulla coerenza logica dell’interpretazione fornitane dal giudice di merito. Le censure meramente reiterative dei motivi d’appello, non specifiche ma solo apparenti, non assolvono alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata. La presenza di una eventuale criticità su una singola valutazione non comporta annullamento per vizio di motivazione quando le restanti offrano rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo. Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e produzioni depositate oltre i termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell’udienza, previsti dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., sono tardive e non possono essere prese in considerazione, neppure per la liquidazione delle spese.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato il ricorrente, per gli artt. 110 e 424, commi primo e secondo, cod. pen., alla pena di due anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale, con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale entro novanta giorni. La condanna si fondava su filmati di videosorveglianza, su intercettazioni telefoniche e sulle dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie dell’esecutore materiale dell’incendio di un’autovettura.

Il condannato ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull’originaria contestazione del reato di cui all’art. 612 cod. pen., la contraddittorietà delle dichiarazioni rese e la mancata considerazione di una testimonianza sugli aspetti dell’incendio. La parte civile chiedeva il rigetto del ricorso; il Procuratore generale ne chiedeva la dichiarazione di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Le doglianze sono largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito: esse risultano non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di svolgere una critica argomentata alla sentenza impugnata, richiamando Sez. 2 n. 42046 del 2019, Sez. 6 n. 20377 del 2009 e Sez. 5 n. 11933 del 2005.

Le censure, senza riportare un quadro esaustivo di quanto valutato dai giudici di merito, segnalano in modo frammentario alcuni profili e chiedono in sostanza una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. Non è sufficiente la citazione di alcuni brani degli atti, come chiarito da Sez. 6 n. 9923 del 2011 e Sez. 5 n. 44992 del 2012.

Sul primo motivo, relativo all’utilizzabilità delle intercettazioni, la Corte osserva che la questione ha trovato compiuta risposta nella sentenza di primo grado, richiamata in appello, che con motivazione diffusa ha dato conto dell’utilizzabilità delle intercettazioni anche per reati diversi da quelli contemplati nell’art. 266 cod. proc. pen., quando rimanga immutato il fatto storico e intervenga, come nel caso, una derubricazione del reato inizialmente ipotizzato. Il ricorso non si confronta con tali risposte e in parte attiene al merito, sovrapponendo una diversa valutazione delle risultanze probatorie a quella del giudice, come ribadito da Sez. 6 n. 47204 del 2015 e Sez. 1 n. 42369 del 2006.

Anche per il secondo e il terzo motivo valgono i medesimi limiti del sindacato di legittimità: si negano contraddizioni attribuendole a mera confusione, si producono estratti parziali di frasi intercettate e si contrappone una singola testimonianza senza confrontarsi con l’intero impianto motivazionale. Una eventuale criticità su una delle molteplici valutazioni non comporta annullamento quando le altre sorreggono il ragionamento, perché il vizio è rilevante solo se disarticola uno degli essenziali nuclei di fatto (Sez. 1 n. 46566 del 2017; Sez. 6 n. 3724 del 2016).

Infine, la Corte rileva che le conclusioni della parte civile sono state trasmesse oltre il termine di quindici giorni stabilito dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Tali note, non essendo formalmente né sostanzialmente repliche alle memorie della controparte, sono tardive e non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio di Sez. 4 n. 10022 del 2025. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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