Affitto a canone incongruo non configurante bancarotta senza pericolo concreto (Cass. pen. Sez. 5 n. 13049 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, non di danno, ma non può essere ricostruito come reato di pericolo presunto. Il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito può realizzarsi in qualsiasi forma, ivi compreso l’affitto di azienda stipulato in prossimità del fallimento a canone incongruo o simulato, ma la sussistenza dell’elemento oggettivo richiede la verifica della concreta pericolosità del fatto distrattivo. L’offesa non si riduce al mero impoverimento patrimoniale, ma si restringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per uno dei capi e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione nei confronti di due imputati. Era stato loro contestato di aver sottoscritto, quando lo stato di insolvenza si era già manifestato, un contratto di affitto di azienda a un canone annuo di euro 12.000, valore nettamente inferiore a quello di euro 24.000 quantificato dalla curatela fallimentare. Avverso la sentenza ricorreva uno solo degli imputati, socio e amministratore della società dichiarata fallita, deducendo due motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, annullando la sentenza impugnata con rinvio. Il contratto di affitto di azienda era stato concluso nel settembre 2015, pochi mesi prima della richiesta di fallimento formulata dagli stessi soci amministratori nel novembre 2015. L’affitto aveva ad oggetto l’intero complesso dei beni aziendali, con obbligo per la società affittuaria di accettare l’adeguamento del canone stabilito dai costituendi organi fallimentari. Il curatore, pur rilevando la debitoria della società affittuaria, aveva preferito non risolvere il contratto, ottenendo un aumento del canone e riscuotendo l’intero debito.

La Corte ha richiamato il principio di ius receptum per cui il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore fallito può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non rilevando la natura dell’atto negoziale né la possibilità di recupero del bene tramite le azioni concorsuali. L’affitto di azienda a canone incongruo stipulato in prossimità del fallimento può integrare la fattispecie, essendo la bancarotta un reato di pericolo, insensibile all’esito della vicenda concorsuale. Tuttavia, non è sufficiente il pericolo astratto: occorre verificare la concreta pericolosità del fatto distrattivo.

Nel caso di specie, la stessa Corte d’appello aveva osservato che la società fallita aveva già cessato di operare prima della stipulazione del contratto e che l’affitto dell’unico plesso aziendale non ne aveva determinato l’inattività. La Corte ha valorizzato le deduzioni del ricorrente: il contratto espressamente contemplava l’imminente fallimento; l’alternativa sarebbe stata la chiusura dell’azienda con vendita “a peso” dei macchinari; il fallimento aveva introitato un canone ottenendo un attivo altrimenti non conseguibile. La Corte ha richiamato i più recenti orientamenti che ancorano la distrazione alla qualità, natura e oggetto del distacco, che deve rappresentare una sottrazione idonea a danneggiare le aspettative dei creditori, non essendo integrativo del reato il mero impoverimento non dannoso per le pretese dei creditori stessi.

La Corte ha pertanto ravvisato la necessità di una rivalutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, da compiersi valutando le deduzioni del ricorrente alla luce dei principi richiamati. Il secondo motivo di ricorso è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *