Peculato del concessionario della riscossione coattiva e conto dedicato non esclusivo (Cass. pen. Sez. VI n. 33708 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario del servizio di riscossione coattiva dei tributi, che incassi le somme in un conto dedicato e le trasferisca con giroconti su altri conti non esclusivamente vincolati alla funzione pubblicistica, realizza l’interversione del titolo del possesso e risponde di peculato, ai sensi dell’art. 314 cod. pen., al momento dello storno e non del successivo riversamento. La eventuale detraibilità a monte delle spese e dell’aggio non legittima movimentazioni prive di rendicontazione contabile, restando il relativo credito confinato al piano della quantificazione del danno risarcibile. L’art. 3, comma 2, legge n. 136 del 2010 non integra automaticamente i contratti anteriori, dovendosi applicare l’art. 6, comma 2, legge n. 187 del 2010 in tema di interpretazione autentica.

Il Fatto

La vicenda riguarda il concessionario del servizio di riscossione coattiva di tributi comunali. Secondo l’impostazione accusatoria, questi, per il tramite della società affidataria di cui era amministratore unico, si sarebbe in parte appropriato delle somme versate dai contribuenti, acquisite dalla società e non riversate alla tesoreria comunale.

La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità per i fatti non prescritti e mantenuto le statuizioni risarcitorie in favore del Comune costituitosi parte civile. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la non configurabilità del peculato e censurando il giudizio sul dolo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina unitariamente le censure, che ruotano attorno a tre snodi: la pretesa detraibilità a monte delle spese di riscossione, la non esclusività del conto dedicato e la conseguente mancanza di una condotta appropriativa tipica. La difesa sosteneva che il disciplinare della riscossione coattiva non recuperasse integralmente le regole della riscossione spontanea, permettendo così movimentazioni estranee all’incasso e al riversamento dei tributi.

La Corte ritiene queste considerazioni non condivisibili. Il disciplinare, stipulato nel 2009 e tacitamente prorogato, prevedeva un compenso omnicomprensivo destinato a coprire “ogni e qualsiasi costo di gestione”: le spese affrontate dal concessionario, quindi, non potevano essere detratte a monte. Le innovazioni normative richiamate dalla difesa non avevano la capacità di etero-integrare le scelte convenzionali, mai formalmente riviste dalle parti.

Quanto al conto dedicato, il disciplinare non ne prevedeva la facoltà di utilizzo senza vincolo di esclusività. La Corte richiama l’art. 6, comma 2, legge n. 187 del 2010, che in via di interpretazione autentica imponeva l’adeguamento dei contratti anteriori alla legge n. 136 del 2010 entro centottanta giorni, con integrazione automatica limitata alle clausole di tracciabilità: tra queste non rientra la destinazione non esclusiva del conto invocata dall’imputato.

Ne discende che i giroconti delle somme incassate verso altri conti, sempre riferibili al concessionario, hanno generato quella confusione tra provviste e movimenti finanziari che la previsione del conto dedicato intendeva evitare. L’interversione del possesso si è realizzata al momento dello storno, a prescindere dal riversamento parziale successivo e dalla eventuale eccedenza rispetto al dovuto. Il maggiore credito vantato dalla società resta confinato al piano del risarcimento, non incidendo sulla condotta appropriativa.

La macroscopica condotta distrattiva, priva di appiglio normativo e convenzionale, valutata alla luce della professionalità dell’agente e della delicatezza del servizio, rende infondate anche le censure sul dolo. La Corte, confermata la responsabilità per i fatti residui, dichiara estinte per prescrizione le condotte anteriori al 26 settembre 2012, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per la rideterminazione della pena e dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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