Inammissibile il ricorso per causa di servizio senza domanda di pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 35 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sulla sola domanda di mero accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. L’affermazione della giurisdizione non comporta però l’ammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso è inammissibile quando manchi la previa domanda amministrativa di pensione privilegiata e non sia decorso il termine dalla diffida. La voluntas del richiedente non può desumersi aliunde: la richiesta del beneficio deve essere esplicitata nelle forme previste, funzionali all’attivazione del procedimento amministrativo di riconoscimento del diritto. Il principio di unicità dell’accertamento non estende la domanda di causa di servizio fino a ricomprendere implicitamente quella di pensione privilegiata.

Il Fatto

Il ricorrente, già Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, è stato dispensato dal servizio per infermità psichica e ha rinunciato al transito nei ruoli civili. Il Ministero ha rigettato la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, escludendo la natura lavorativa della patologia.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, invocando la giurisdizione contabile anche sulla sola domanda di accertamento della causa di servizio, e ha chiesto disporsi consulenza tecnica d’ufficio in caso di mancato accoglimento della perizia di parte.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha anzitutto riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti sul mero accertamento della causa di servizio, richiamando Cass., SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014 e la conforme giurisprudenza contabile. L’eccezione di tardività della costituzione del Ministero è stata respinta: la prima notifica era viziata e il rinnovo disposto ai sensi dell’art. 155, comma 8, c.g.c. si è reso necessario per un’omissione della stessa parte ricorrente.

Superata la questione della determinazione dell’oggetto della domanda ex art. 152, lett. c), c.g.c., il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per altra ragione. Il ricorrente non aveva presentato alcuna domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’art. 167 d.P.R. n. 1092/1973 prevede la liquidazione d’ufficio solo quando l’infermità sia già riconosciuta dipendente da fatti di servizio; in ogni altro caso il trattamento è liquidato a domanda.

La Corte ha escluso che la richiesta di accertamento della causa di servizio possa assorbire implicitamente quella di pensione privilegiata. Il principio di unicità dell’accertamento ex art. 12 d.P.R. n. 461/2001 non si estende fino a ritenere implicita la domanda di trattamento di privilegio, che dell’accertamento costituisce il necessario antecedente logico.

La pronuncia richiama anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui la tutela di mero accertamento ha a oggetto diritti soggettivi, non meri fatti, che il giudice accerta solo come fondamento del diritto fatto valere. La sentenza delle SS.RR. n. 12/2023/QM/PRES, invocata dal ricorrente, è stata ritenuta non pertinente: riguarda il militare in servizio attivo e presuppone comunque che il trattamento futuro sia ritualmente prospettato nel ricorso.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della definizione su questione preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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