Riesame delle prove scritte in caso di composizione irregolare della Commissione (TAR FVG n. 93 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso il provvedimento di non ammissione all’esame orale per l’abilitazione forense, la documentata irregolare composizione della sottocommissione d’esame, desumibile dalla presenza di un commissario supplente non previsto e dall’oggettiva incertezza sull’effettiva composizione dell’organo durante le operazioni di correzione, integra i presupposti del fumus boni iuris. La verifica demandata alla Commissione deve essere svolta da una sottocommissione diversa, con garanzia di anonimato, previa eliminazione di ogni segno della precedente correzione e con contestuale ricorrezione di altri elaborati anonimi, al fine di assicurare la genuinità del giudizio.
Il Fatto
Un candidato all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025, veniva escluso dalla prova orale a seguito della valutazione del proprio elaborato scritto, giudicato insufficiente dalla Prima Sottocommissione della Corte d’appello di Potenza. Avverso tale esito, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione, il verbale della sottocommissione e gli atti consequenziali, deducendo, tra l’altro, un vizio di composizione dell’organo giudicante. La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento è stata presentata al TAR Friuli-Venezia Giulia, competente in quanto la prova scritta risulta svolta presso la Corte d’appello di Trieste.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris con particolare riferimento al secondo motivo di censura. L’esame del verbale ha evidenziato, in primo luogo, la presenza di un commissario supplente sin dalle operazioni mattutine, indicato come presente per coadiuvare la Commissione nelle operazioni di correzione, circostanza che non trova giustificazione normativa. In secondo luogo, è emersa l’oggettiva incertezza circa l’effettiva composizione della Commissione nel corso della seduta pomeridiana, in particolare dalle ore 17.00.
Il quadro è aggravato dalla non coerenza della ricostruzione prospettata dalla difesa erariale con il rientro del Presidente titolare alle ore 19.00, avvenuto per riverificare le correzioni effettuate in sua assenza e per la chiusura formale del verbale. Tale circostanza dimostra che il Presidente non aveva integralmente assistito alle operazioni di valutazione, in contrasto con la regola che impone la partecipazione piena dell’organo alle attività di correzione.
Considerato il requisito del pregiudizio grave e irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm., il Collegio ha disposto una nuova valutazione delle prove scritte del ricorrente nel termine di quaranta giorni. La rivalutazione è affidata a una diversa sottocommissione, con la previsione di opportune garanzie di anonimato: gli elaborati dovranno essere ripuliti da ogni sottolineatura, numero o segno grafico della precedente correzione e saranno corretti insieme ad altri dieci elaborati anonimi di candidati della stessa sessione, sorteggiati in pari numero tra promossi e non idonei.
La misura ha la finalità di assicurare la genuinità e l’imparzialità della nuova valutazione, evitando che la conoscenza dell’esito precedente possa influenzare il giudizio. Il Tribunale ha infine fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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