Ricorso collettivo inammissibile se manca identità di oggetto e situazioni sostanziali (Cons. Stato n. 10020 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo o cumulativo presuppone quale condizione necessaria l’impugnazione di un unico provvedimento ovvero, in via sussidiaria, di più provvedimenti aventi contenuto identico. Occorre inoltre l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e delle domande nell’oggetto, sì che l’accoglimento non generi una pluralità di situazioni individuali azionabili autonomamente. La mera identità funzionale del rapporto obbligatorio, a fronte di debiti con origine e vicende diverse, non giustifica l’adizione collettiva del giudice. Neppure un’eccezione di prescrizione asseritamente comune consente di prescindere dalla verifica di ammissibilità, quando le diverse date di notifica degli atti presupposti impongano un’indagine analitica e individua.
Il Fatto
Due originari ricorrenti convenivano in giudizio l’AGEA per l’annullamento delle intimazioni di pagamento con cui l’Agenzia aveva chiesto il versamento dei residui importi per prelievi supplementari sul latte non ancora corrisposti rispetto ai maggiori importi iscritti a ruolo. Dinnanzi al TAR Veneto i ricorrenti deducevano vizi di merito della pretesa e difetti di notifica delle cartelle presupposte.
In accoglimento di un’eccezione della difesa erariale, il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto in forma collettiva, compensando le spese. Avverso tale decisione proponeva appello la parte soccombente, contestando la declaratoria e riproponendo i motivi di primo grado. L’AGEA si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo d’appello investe la ritenuta impropria proposizione collettiva del ricorso introduttivo, sul presupposto che i due ricorrenti avessero gravato provvedimenti autonomi e distinti. L’appellante sostiene il contrario e ritiene che l’eccezione di prescrizione opposta alla pretesa erariale avesse carattere pregiudiziale comune, così consentendo di prescindere dalla questione di ammissibilità.
La Sezione ritiene il motivo infondato e richiama la giurisprudenza del plesso, secondo cui è pre-condizione del ricorso collettivo l’impugnazione di un unico provvedimento o di più provvedimenti di contenuto identico. Il richiamo è a Cons. Stato sez. IV, 25.10.2018, n. 6075: ai fini dell’ammissibilità occorre l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e delle domande nell’oggetto, non potendo il ricorso collettivo generare una pluralità di situazioni individuali tutelabili autonomamente.
Nel caso concreto ciascun ricorrente ha impugnato un atto diverso, relativo a una distinta cartella e a distinta notifica. Difetta quindi un unico provvedimento da gravare in modo unitario. Ma anche il secondo presupposto manca: i due provvedimenti avevano ad oggetto debiti diversi, maturati a carico di soggetti giuridici obbligati in modo diverso, di entità differente perché dipendenti dalle rispettive attività produttive e dagli anni di esercizio. L’unica identità ravvisabile era la medesimezza della tipologia di credito azionato, cioè la mera identità funzionale del rapporto obbligatorio, insufficiente a giustificare l’adizione collettiva.
Avendo quei debiti origine e vicende diverse, occorreva un’indagine analitica delle rispettive posizioni, con istruttoria e valutazione separate per ciascuno. Un’indagine di legittimità svolta parallelamente su oggetti diversi nel medesimo giudizio non è consentita dalla natura impugnatoria del processo amministrativo.
Quanto all’argomento della prescrizione, la Corte osserva che l’identità delle situazioni ricorreva solo in astratto: essendo diverse le date di notifica delle cartelle presupposte, ciascuna eccezione si fondava su dati di fatto diversi e non comuni, con conseguente necessità di indagine individua e impropria duplicazione dei campi di cognizione.
Il gravame è quindi rigettato, con conferma della declaratoria di inammissibilità e condanna dell’appellante alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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