Accesso alle riserve del RUP, SAL e difetto di giurisdizione (TAR Campania n. 65 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso agli atti di gara, le relazioni riservate del direttore dei lavori sulle domande e sulle riserve dell’esecutore sono sottratte all’ostensione per espressa previsione dell’art. 35, comma 4, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 36/2023; sono invece ostensibili i provvedimenti del R.U.P. in ordine alle riserve espresse. La contestazione del silenzio serbato sull’emissione dei S.A.L. non è proponibile davanti al giudice amministrativo: l’emissione dei SAL è atto di gestione di un rapporto paritetico di natura privatistica, che si colloca nella fase esecutiva del contratto, e la posizione del contraente privato ha consistenza di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. Ne deriva il difetto di giurisdizione del G.A. e l’inammissibilità del ricorso proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a.

Il Fatto

Una società esecutrice di lavori pubblici, finanziati con fondi P.N.R.R. per interventi di messa in sicurezza del territorio, presenta al Comune appaltante una istanza di accesso per ottenere la visione e la copia di due categorie di atti: le relazioni riservate della direzione dei lavori trasmesse al R.U.P. in ordine alle riserve iscritte, e i provvedimenti del R.U.P. sulle riserve espresse. Chiede inoltre di censurare il silenzio serbato dall’ente sull’emissione dei S.A.L. per i lavori eseguiti.

Il Comune nega l’accesso con provvedimento del 7.8.2025. La società impugna il diniego e il silenzio con ricorso ex art. 116 c.p.a. davanti al TAR Campania. L’amministrazione resiste, eccependo l’infondatezza sull’ostensione delle relazioni riservate e il difetto di giurisdizione in ordine ai SAL.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni distinte. La prima riguarda l’ampiezza del diritto di accesso agli atti della commessa pubblica. Il diniego opposto dal Comune è fondato solo in parte. Le relazioni riservate del direttore dei lavori sulle domande e sulle riserve dell’esecutore restano inaccessibili, poiché l’art. 35, comma 4, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 36/2023 le sottrae espressamente all’ostensione.

Diversa è la sorte dei provvedimenti del R.U.P. in ordine alle riserve espresse: su questi l’accesso va riconosciuto. Il Collegio richiama il precedente del Cons. Stato, Sez. V, n. 8745 del 2022, che ha già distinto la documentazione riservata della direzione dei lavori dagli atti del responsabile unico del progetto. Su questo punto il ricorso è accolto.

La seconda questione attiene alla giurisdizione. La ricorrente censura il silenzio del Comune sull’emissione dei S.A.L. e qualifica la pretesa come interesse legittimo, azionando il rito sul silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a.. Il Collegio non condivide l’impostazione. L’emissione del SAL non è espressione di un potere autoritativo e discrezionale, ma atto di gestione di un rapporto paritetico di natura privatistica, collocato nella fase esecutiva del contratto.

La pretesa si iscrive, infatti, in executivis: l’emissione dei SAL è regolata dal contratto e dal capitolato speciale di appalto e non discende da un obbligo di provvedere della pubblica amministrazione. La posizione giuridica del contraente privato è dunque di diritto soggettivo, con la conseguenza che il rito del silenzio non è attivabile. Il Collegio richiama in proposito il recente indirizzo del Cons. Stato, Sez. IV, n. 2569 del 2025.

Il silenzio inadempimento, chiarisce la sentenza, presuppone la mancata emissione di un provvedimento e la sussistenza di un interesse legittimo. Non può configurarsi quando si verte in questioni di carattere paritetico, prive di potere autoritativo, né quando l’utilità economica è attribuita direttamente dal dato positivo senza intermediazione amministrativa. Su questo profilo il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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